Lordinariato militare per l'Italia (OMI) è una circoscrizione personale della Chiesa cattolica, assimilata a una diocesi ed equiparata a un ufficio dello Stato; ha giurisdizione su tutti i militari delle forze armate italiane (Esercito, Marina Militare, Aeronautica, Carabinieri, insieme alla Guardia di Finanza, in quanto corpo di polizia a ordinamento militare), sui loro familiari conviventi e sul personale civile in servizio presso le forze armate. È retto dall'arcivescovo Gian Franco Saba.

Storia Prima della nascita del Regno d'Italia, negli Stati preunitari in Italia la cura spirituale dei militari era affidata a cappellani militari facenti parte dell'organizzazione castrense. Nel Regno Lombardo-Veneto, prima delle guerre del Risorgimento, era in vigore l'ordinamento austriaco; nel 1803 la Repubblica Italiana napoleonica ripristinò i cappellani militari nell'esercito. Nel Ducato di Parma e Piacenza dal 1816 il Reggimento di linea aveva un cappellano tenente; nel 1839 nel Granducato di Toscana vi erano tre cappellani; nello Stato della Chiesa l'ufficio di cappellano maggiore fu istituito da papa Pio IX nel 1850; nel Regno delle Due Sicilie, fino al 1861, era il re a nominare i cappellani e il cappellano maggiore aveva giurisdizione quasi episcopale.

Con l'Unità d'Italia, il ruolo dei cappellani militari fu regolarmente introdotto nelle neonate forze armate unitarie e nel 1865 l'organico del clero castrense del Regno d'Italia era di 189 cappellani. Dopo la presa di Roma, le leggi italiane portarono a una progressiva, e nel 1878 definitiva, eliminazione dei cappellani.

Fu la circolare del 12 aprile 1915 firmata dal generale Luigi Cadorna, nell'imminenza dell'entrata dell'Italia nella prima guerra mondiale, a reintrodurre i cappellani militari. In seguito a ciò, la Congregazione per i vescovi, con decreto del 1º giugno 1915, nominò il primo vescovo di campo, ponendolo al vertice di tutti i cappellani militari d'Italia, Angelo Bartolomasi. Il governo italiano assegnò al vescovo castrense il grado di maggiore generale e ai cappellani quello di tenente. Nel 1918 i cappellani militari erano 2 738: 1 350 operanti al fronte, 742 dislocati negli ospedali territoriali, 18 nella riserva, 591 “aiuto-cappellani” negli ospedali territoriali, 37 in Marina. Ben 435 cappellani militari furono insigniti di una medaglia al valor militare; 110 sacerdoti seguirono i propri reparti nei campi di prigionia e ne morirono 93. Al termine del conflitto, mons. Bartolomasi chiese a ogni cappellano una relazione finale sulla propria attività. Di queste se ne conservano ancora 180, raccolte recentemente in un volume sul ruolo dei cappellani militari nel primo conflitto mondiale. Giovanni Minozzi, cappellano militare anche durante la guerra italo-turca, diede vita nel 1918 all'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia, insieme al barnabita padre Giovanni Semeria, per ospitare i bambini orfani di guerra.

Nel 1922 il ruolo del cappellano militare fu nuovamente soppresso, ad eccezione del servizio svolto per la raccolta delle salme dei caduti e la sistemazione dei cimiteri di guerra.

In seguito a trattative tra la Santa Sede e il governo italiano, il 6 marzo 1925 nacque l'Ordinariato militare per l'Italia, con decreto della Congregazione per i vescovi e approvato dalla legge italiana n. 417 dell'11 marzo 1926, assegnando ad esso il compito dell'assistenza spirituale nelle forze armate. I Patti lateranensi del 1929 e la successiva legge n. 77 del 16 gennaio 1936 ne ribadirono il riconoscimento. Durante la seconda guerra mondiale, furono numerosi i cappellani militari morti nell'esercizio del loro ministero sacerdotale e vari coloro che furono insigniti di onorificenze; alcuni di essi furono coinvolti anche nella Resistenza, come Ettore Accorsi e Giuseppe Morosini. Oltre ad essi, cappellani come Giulio Facibeni e Carlo Gnocchi (proclamato beato dalla Chiesa cattolica) si impegnarono in opere assistenziali per coloro i quali avevano subito i gravi segni della guerra.

Con la nascita della Repubblica Italiana, l'Ordinariato fu assimilato dalla legislazione repubblicana inizialmente con la legge n. 1118 del 9 novembre 1955, recante modifiche alla legge 77/1936, poi con la legge n. 512 del 1º giugno 1961, con le sue successive modifiche, fino all'incorporamento nel vigente Codice dell'ordinamento militare del 2010, modificato ulteriormente nel 2012.

Nel 1986 papa Giovanni Paolo II, con la Costituzione apostolica Spirituali militum curae, ha elevato le organizzazioni castrensi a peculiari circoscrizioni ecclesiastiche con statuti propri, assimilate a diocesi, con la possibilità di erigere un proprio seminario. In seguito a ciò, il 6 agosto 1987 la Santa Sede ha approvato gli statuti dell'Ordinariato militare italiano.

Dal 1996 al 1999 si è tenuto il primo sinodo della Chiesa Ordinariato Militare. Nel 1998 è stato fondato il seminario castrense, con sede a Roma.

La nuova legislazione si ha con la legge 22 aprile 2021, n. 70, di Ratifica dello Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, approvata in via definitiva dall'Aula della Camera il 14 aprile 2021. L'intesa oggetto di ratifica ha aggiornato la disciplina concernente l'assistenza spirituale alle Forze armate e lo status dei cappellani militari "alla luce dell'evoluzione storica, politica e normativa intervenuta negli anni e che ne ha condizionato i motivi ispiratori".

Struttura Il clero dell'ordinariato militare italiano è arruolato nelle forze armate, e i sacerdoti sono equiparati agli ufficiali. Per meglio prestare il proprio servizio, l'ordinariato italiano è suddiviso oggi in 16 zone pastorali geografiche. La giurisdizione ecclesiastica dell'ordinariato riguarda territorio e persone; dall'ordinariato dipende una struttura gerarchica che ricomprende anche il personale degli ospedali militari.

L'Ordinario militare

L'ordinariato è guidato da un arcivescovo ordinario militare, designato dal papa e nominato con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri della difesa e dell'interno.

Il conferimento dell'ufficio di assistenza spirituale alle forze armate comporta che la provvista (ovvero l'atto di conferimento dell'ufficio) spettante, di solito, all'autorità ecclesiastica sia sostituita da un paritario diritto dello Stato poiché lufficio in questione non può essere considerato sic et simpliciter come ecclesiastico, ma piuttosto ufficio dello Stato, cui la pubblica autorità concede l'annessa potestà giurisdizionale ecclesiasticaF. Del Giudice, F. Mariani, Diritto ecclesiastico, p. 127, VIII edizione, Simone editore, 2005.

La designazione dell'ordinario avviene mediante una consultazione confidenziale tra Santa Sede (che propone nominativi) e il governo italiano (che deve procedere alla nomina). In caso di disaccordo sul nome proposto, si procede a nuova designazione confidenziale finché non si raggiunge un accordo.

L'attuale ordinario militare è l'arcivescovo Gian Franco Saba, nominato il 10 aprile 2025.

I cappellani L'ordinario militare (che assume il grado militare di generale di corpo d'armata) è assistito nella sua attività da un vicario generale (che sostituisce l'ordinario nelle sue funzioni in via rappresentativa, lo coadiuva nell'azione, fa le sue veci in caso di impedimento o assenza; assume il grado di generale di divisione) e da 5 vicari episcopali. A livello territoriale, le funzioni di assistenza spirituale sono svolte dai cappellani coordinati dai decani o vicari zonali. I cappellani hanno giurisdizione di tipo parrocchiale.

Gradi militari I gradi militari previsti sono:

ordinario militare - equivalente al grado di generale di corpo d'armata vicario generale militare - equivalente al grado di generale di divisione Ispettore - equivalente al grado di generale di brigata 3º cappellano capo - equivalente al grado di colonnello 2º cappellano capo - equivalente al grado di tenente colonnello. 1º cappellano capo - equivalente al grado di maggiore cappellano capo - equivalente al grado di capitano cappellano addetto - equivalente al grado di tenenteCodice dell'ordinamento militare. e seguenti cappellano di complemento - equivalente al grado di sottotenente

Scuola Allievi Cappellani Militari L'8 dicembre 1998 è stato istituito il Seminario Maggiore dell'Ordinariato Militare per l'Italia, denominato “Scuola Allievi Cappellani Militari”, dall'allora Ordinario militare Giuseppe Mani, che è il seminario della diocesi castrense in cui dei giovani possono prepararsi a essere sacerdoti a servizio pieno dell'Ordinariato, incardinati in esso. Esistono così due categorie di cappellani militari: quelli che sono parte integrante dell'Ordinariato, essendo incardinati in esso, e quelli che prestano servizio nell'Ordinariato, restando però legati alle proprie diocesi di provenienza o agli istituti religiosi di cui fanno parte.

Il Seminario, collocato all'interno della città militare della Cecchignola, in Roma, e la cui struttura è stata ricavata da alloggi ceduti dalla vicina Scuola del Genio, conobbe un notevole impulso grazie all'opera instancabile dell'Ordinario fondatore, Giuseppe Mani, che le diede l'assetto definitivo, tuttora perdurante. I primi allievi cappellani militari furono scelti grazie alle settimane vocazionali, volute dall'ordinario militare Giuseppe Mani. I primi due seminaristi furono Pasqualino Demitri, proveniente dai reparti speciali Folgore (187 Rgt.) e Michele Mastropaolo dall'Aeronautica militare.

Gli allievi cappellani militari sono equiparati agli allievi ufficiali delle forze armate e di polizia a ordinamento militare.

Disciplina normativa Dal punto di vista canonico, l'ordinariato militare è disciplinato dalla costituzione apostolica Spirituali militum curae del 21 aprile 1986 e dagli statuti propri, approvati dalla Santa Sede il 6 agosto 1987.

Dal punto di vista civile, la legge 22 aprile 2021, n. 70, Codice dell'ordinamento militare, disciplina anche lo stato giuridico, l'avanzamento di carriera e il trattamento economico dell'Ordinario, del Vicario generale e dei cappellani militari. Esso ha recepito, e dunque abrogato, le precedenti leggi: legge 11 marzo 1926 n. 417; legge 16 gennaio 1936 n. 44, modificata dalla legge 9 novembre 1955 n. 1118; legge 1º giugno 1961 n. 512, modificata dalla legge 22 novembre 1973 n. 873, dall'art. 69 del D.Lgs. 30 dicembre 1997 n. 490, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'art. 29 del D.Lgs. 28 giugno 2000 n. 216, a norma dell'art. 9, comma 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78. legge 22 aprile 2021, n. 70, di Ratifica dello Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate

Per decreto del 24 febbraio 1987 del Ministro dell'Interno, l'ordinariato militare italiano ha la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

Chiese dell'Ordinariato Chiesa principale: chiesa di Santa Caterina a Magnanapoli a Roma Chiesa succursale'': chiesa del Santissimo Sudario dei Piemontesi a Roma Alle suddette chiese si aggiunge la basilica di Santa Maria ad Martyres (Pantheon), della quale l'Ordinario militare è preposto.

Cronotassi dei vescovi Vescovi castrensi Angelo Bartolomasi † (18 luglio 1915 - 29 ottobre 1922)

Ordinari militari Michele Cerrati † (2 marzo 1923 - 21 febbraio 1925 deceduto) Camillo Panizzardi, C.S.I. † (6 marzo 1925 - 22 aprile 1929 dimesso) Angelo Bartolomasi † (23 aprile 1929 - 1944 ritirato) (per la seconda volta) Carlo Alberto Ferrero di Cavallerleone † (28 ottobre 1944 - 4 novembre 1953 dimesso) Arrigo Pintonello † (4 novembre 1953 - 1º maggio 1965 nominato amministratore apostolico di Velletri) Luigi Maffeo † (16 gennaio 1966 - 7 maggio 1971 deceduto) Mario Schierano † (28 agosto 1971 - 27 ottobre 1981 ritirato)