I finanziamenti alla Chiesa cattolica italiana da parte dello Stato italiano comprendono finanziamenti diretti ed altri tipi di oneri economici e finanziari, tra cui: l'otto per mille (quote assegnate e ripartizione di quelle non assegnate) finanziamenti a scuole ed università non statali cattoliche finanziamento e contrattualistica differenziata per gli insegnanti di religione cattolica nella scuola pubblica finanziamenti a mezzi di comunicazione cattolici finanziamenti per infrastrutture di proprietà e ad uso dello Stato Vaticano finanziamenti per l'assistenza religiosa negli ospedali pubblici esenzioni e agevolazioni fiscali Tali finanziamenti e oneri sono disposti sia da accordi bilaterali intrattenuti da Repubblica Italiana e Stato del Vaticano, quali i Patti Lateranensi e relative revisioni e convenzioni doganali, che da leggi nazionali e locali italiane.

Educazione e ricerca

Scuole pubbliche non statali cattoliche Le scuole non statali, di cui circa il 63% delle quali è gestita dalla Chiesa cattolica, ricevono ad oggi denaro pubblico sotto forma di:

sussidi diretti, per la gestione di scuole dell'infanzia e primarie finanziamenti di progetti finalizzati all'elevazione di qualità ed efficacia delle offerte formative di scuole medie e superiori contributi alle famiglie (i "buoni scuola" per le scuole di ogni ordine e grado).

I finanziamenti sono delegati dallo Stato alle Regioni con il Decreto Legislativo n.112 del 31/03/2021, art. 138, in cui viene delegato l'ambito dei contributi alle scuole non statali.

L'articolo 33 della Costituzione italiana

L'articolo 33 della Costituzione della Repubblica Italiana sancisce che "Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.".

Questo articolo ha diverse interpretazioni politiche, tra cui principalmente:

lo stato, pur riconoscendo il diritto di istituzione di scuole non statali, non può e non deve accollarsi alcun tipo di onere delle scuole non statali lo stato deve sostenere la libertà di scelta dell'istituzione scolastica da parte delle famiglie, finanziando le scuole non statali allo stesso modo di quelle pubbliche

Tuttavia sin dal 1992 diverse leggi nazionali e regionali, decreti e circolari ministeriali (tra cui DM 261/98, DM 279/99, legge 62/2000, DM 27/2005) sanciscono finanziamenti diretti e indiretti alle scuole non statali.

È stato inoltre evidenziato che il costo medio della formazione di uno studente di una suola paritaria, comparato con quello di una scuola pubblica, è minore. Questa differenza di spesa media, a condizione di supporre nulli i costi fissi, comporterebbe un risparmio di 6 miliardi di euro annui allo stato italiano.

Sussidi diretti Il DM 261/98 ed il DM 279/99 (Ministro della Pubblica istruzione Luigi Berlinguer, Democratici di Sinistra), consolidati nel testo unico «Concessione di contributi alle scuole secondarie legalmente riconosciute e pareggiate», sono le basi normative che consentono la regolare concessione di finanziamenti alle scuole non statali.

Il governo D'Alema bis con la legge 62/2000 ha sancito l'entrata a pieno titolo nel sistema di istruzione nazionale delle scuole non statali, che pertanto devono essere trattate alla pari anche sul piano economico. La legge prevede anche: l'applicazione anche alle scuole paritarie del trattamento fiscale riservato agli enti senza fini di lucro, se rispondenti ai requisiti dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (art.8) l'istituzione di fatto dei buoni scuola statali (stanziamento di 300 miliardi di lire a decorrere dal 2001) (art. 12) l'aumento di 60 miliardi di lire dello stanziamento per i contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate (art. 13) l'aumento di 280 miliardi di lire dello stanziamento per le spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato (art.13) lo stanziamento di un fondo di 7 miliardi di lire per le scuole che accolgono disabili (art. 14), dato che per le scuole italiane l'accoglimento dei disabili è obbligatorio

Conseguentemente all'approvazione della legge 62/2000, il governo Berlusconi IV, per tramite del Ministro Letizia Moratti, ha modificato i DM 261/98 ed il DM 279/99 con il DM 27/2005, apportando le seguenti modifiche: l'espressione "concessione di contributi" viene sostituita con quella di "partecipazione alle spese delle scuole secondarie paritarie" è abbassata la soglia di alunni per classe (da 10 a 8) per l'accesso ai contributi (art.1) vengono innalzati i livelli massimi dei contributi (12.000 euro per una scuola media, 18.000 per una scuola superiore) ed istituiti i contributi per gli accordi di rete, con contributi fino a 100'000 euro per massimo 4 scuole (art.1) Il 27 novembre 2013 venne proposta l'abolizione dei contributi pubblici alle scuole non statali, con l'intenzione di rimuovere anche i finanziamenti per i progetti formativi più che raddoppiati, da circa 6 milioni di euro ad oltre 13 milioni.

Nel 2005 l'ammontare dei contributi alle scuole non statali è stato di circa 527 milioni di euro (si veda la circolare ministeriale 38/2005).

Nel 2006 a fronte dei 980 milioni di euro di tagli apportati dalla legge finanziaria, i finanziamenti diretti alla scuola non statale sono stati incrementati del 2%. Infatti, dalla comparazione delle somme stanziate dalla precedente c.m. 38/2005 con quelle della c.m. 31/2006 si evidenzia il passaggio dalla somma complessiva revisionale di circa 527,5 milioni a quella di circa 532,3 milioni di euro con un aumento di circa 4,8 milioni di euro, assegnati ai capitoli delle unità previsionali di base “scuole non statali” degli Uffici scolastici regionali, mentre sono rimaste invariate le somme relative ai capitoli 1291 e 1474 delle unità previsionali di base “scuole non statali” dell'Amministrazione centrale.

Buoni scuola I buoni scuola vengono istituiti nel 2000 dal Governo D'Alema II con la legge 62/2000 (art.i 9-12) sulla parità scolastica con un piano straordinario di finanziamento che prevede una spesa di 250 miliardi di lire (circa 130 mila euro) per l'anno 2000 e di 300 miliardi di lire (circa 160 mila euro) annue a decorrere dall'anno 2001, attuato poi dal governo Berlusconi II con la legge 289/2002 (art. 2, com. 7) che prevede un tetto di 30 milioni di euro per il triennio 2003-2005.

La Legge finanziaria 2004 del governo Berlusconi II (Ministro Moratti), aumenta il tetto per il 2005 a 50 milioni di euro con accesso indiscriminato ai buoni per tutte le famiglie, senza cioè limite di reddito alcuno. La legge sulla parità, inoltre, non prevede alcuna incompatibilità dei buoni statali con eventuali buoni regionali (previsti poi da Veneto, Emilia-Romagna, Friuli, Lombardia, Liguria, Toscana, Sicilia, Piemonte), per cui di fatto buoni statali e regionali risultano cumulabili.

Rimborso sostegno disabili Le scuole paritarie ricevono inoltre un sostegno per l'accoglimento dei disabili, non previsto per le scuole statali, nonché il rimborso delle spese relative all'insegnamento di sostegno.

Insegnanti di religione La Legge 186/2003, varata dal governo Berlusconi con l'appoggio di La Margherita e Udeur, definisce lo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica di ogni ordine e grado.

L'idoneità all'insegnamento della religione cattolica è data dall'Ordinario Diocesano (art.3, comma 4), un funzionario territoriale della Chiesa Cattolica. In precedenza, considerata la sola normativa che prevede che lo Stato organizzi obbligatoriamente l'ora di religione ma che gli studenti vi possano aderire facoltativamente, lo Stato assumeva gli insegnanti di religione solo con contratti annuali; invece, a seguito della promulgazione della Legge 186, gli insegnanti di religione cattolica vengono assunti dallo Stato a tempo indeterminato (art.3, comma 8), con stato giuridico e trattamento economico equivalenti a tutti gli altri insegnanti. In precedenza il trattamento economico era solo equiparato a quello degli insegnanti di ruolo, ma mancavano tutti gli altri diritti spettanti ai lavoratori dipendenti pubblici.

Inoltre, per tutti i 15.000 insegnanti di religione cattolica diventati dipendenti pubblici a partire dal 2003, l'eventuale revoca dell'abilitazione da parte dell'Ordinario Diocesano comporta per lo Stato l'obbligo di provvedere al loro impiego alternativo, come accade per tutti gli altri dipendenti pubblici non ritenuti idonei allo svolgimento delle loro funzioni.

Università cattoliche La legge 293/2003 conferisce riconoscimento legislativo all'Istituto di studi politici San Pio V finanziandolo per 1,5 milioni di euro annui. L'istituto, con sede in Roma, è promotore della creazione della Libera università degli studi San Pio V, sempre in Roma.

Diverse leggi finanziare hanno stanziato cifre significative per le università di proprietà e indirizzo cattolico:

Legge 350/2003: finanziamento di 20 milioni di euro per il 2004 e 30 milioni per il 2005 da destinare allUniversità Campus Bio-Medico, istituita e promossa dall'Opus Dei, per la parziale realizzazione di un policlinico universitario, per il potenziamento della ricerca biomedica in Italia (art.4, comma 167). Legge 311/2004: finanziamento di 15 milioni di euro per la Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor, fondata da don Luigi Verzè, che svolge attività cliniche, di ricerca e didattiche, oltre a custodire quote di attività commerciali varie (alberghi, ristorazione, trasporti, agroalimentare)La Repubblica , Piantagioni di mango, hotel e jet privato; l'altra faccia della Don Verzè Spa; 3 novembre 2010 (art.1, comma 187)

Nel 2004 il governo, tramite il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, istituisce diverse ulteriori università non statali, legalmente riconosciute, tra cui l'Università Europea di Roma, fondata dall'istituto religioso dei Legionari di Cristo.

Nel 2017 le assegnazioni totali da parte del Miur previste dalla legge n. 243/1991 sono ammontate a 68.605.000 euro, di cui 41.827.905 agli otto atenei cattolici.

Assistenza religiosa negli ospedali pubblici

L’accordo di Villa Madama, stabilisce all'art. 11 che la “… Repubblica italiana assicura che … la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche… non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa o nell'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici” e che la “… assistenza spirituale ai medesimi è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell’autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l’organico e le modalità stabiliti d’intesa fra tali autorità”.

L'assistenza religiosa è prevista anche a livello sanitario nazionale dall'art. 38 della legge n. 833/1978, riguardante l'''Istituzione del servizio sanitario nazionale, secondo cui "... è assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino. A tale fine l'unità sanitaria locale provvede per l'ordinamento del servizio di assistenza religiosa ...".