La contrattazione collettiva, nel diritto del lavoro, indica accordi e vincoli contrattuali stipulati tra le parti interessate, dal quale scaturiscono degli accordi autonomi con cui si stabiliscono i parametri e le regole fondamentali cui dovrà attenersi un contratto individuale di lavoro.
Il termine "contrattazione collettiva" fu coniato nel 1891 da Martha Beatrice Webb, una sociologa del Regno Unito, per definire quei tipi di contrattazione collettiva che si svilupparono nel Regno Unito dal XVIII secolo in poi.
Nel mondo Francia La materia è regolata specificatamente dal Code du Travail (o Codice del lavoro) che disciplina la maggior parte delle condizioni di lavoro; il sistema dei contratti collettivi di lavoro personalizzano ulteriormente le normative in base al settore, spesso a livello nazionale, regionale o aziendale, integrando le leggi generali francesi sul lavoro.
Germania La normativa tedesca sulla contrattazione collettiva, non è non unificata in un unico testo normativo, essa si basa tuttavia sul principio dell'autonomia collettiva, regolamentata da leggi come la «Gesetz über Tarifverträge» (Tarifvertragsgesetz - TVG). Il sistema è caratterizzato dalla negoziazione tra sindacati e associazioni di datori di lavoro, e prevede l'applicazione di un solo contratto collettivo per azienda, al fine di garantire coerenza applicativa.
Italia
Secondo l'articolo 39 della Costituzione italiana, il contratto collettivo ha efficacia obbligatoria cosiddetto erga omnes, dunque verso tutti gli appartenenti alla categoria alla quale il contratto si riferisce attribuendo ad esso efficacia di norma giuridica. Allo stato attuale non è così in quanto le associazioni sindacali (effettivamente enti di fatto in quanto associazioni non riconosciute) dovrebbero registrarsi in base a disposizioni attuative per la quale non è mai stata emanata legge di esecuzione, rendendo effettivamente impossibile adempiere al dettato costituzionale. Il diritto alla contrattazione collettiva è riconosciuto anche dall'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
In Italia i soggetti della contrattazione collettiva sono i sindacati dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di retribuzione, sebbene nei casi particolare - a seconda dell'ente e degli interessi particolari - il governo italiano possa intervenire come promotore o arbitro. A livello nazionale ha validità il contratto collettivo nazionale di lavoro, a livello locale, altri istituti sono previsti dal contratto collettivo aziendale di lavoro. Nel 2011 è stato introdotto un altro tipo di contratto collettivo locale, il contratto di prossimità.
I contenuti sono di due tipi: vi è una parte normativa che riguarda gli aspetti retributivi e le regole fondamentali da applicarsi ai singoli rapporti di lavoro (ferie, permessi, malattia); una seconda parte riguarda invece i cosiddetti aspetti obbligatori, cioè detta la disciplina dei rapporti tra le parti collettive. Avendo forza di legge, opera diversamente dai contratti e patti fra privati: non contempla un diritto di recesso alle parti contraenti, esercitabile nel preavviso e con le eventuali penali che un contratto può prevedere. Dopo la firma, è vincolante fino al successivo rinnovo.
Per la pubblica amministrazione italiana vi è un altro istituto detto contrattazione decentrata è un altro tipo di contratto collettivo, che contiene disposizioni e norme di carattere accessorio al contratto principale, solitamente di tipo indennitario ed economico.
Stati Uniti d'America Negli Stati Uniti d'America vige un sistema misto di salario minimo (a 7,25$ all'ora) e di contratti collettivi, previsti però solo a livello aziendale e/p locale. Dal 1935 il National Labor Relations Act (ora facente parte dello US Code, Titolo 29, Capitolo 7, sezione §151-169) consente ai dipendenti di potersi organizzare in "trade union" e di godere di numerosi diritti, oltre ad essere la fonte di gran parte dei contratti nazionali collettivi nel settore privato.
Note
Bibliografia Riccardo Marone, L'inserimento per decreto legge di alcuni commi in un accordo contrattuale: occorre riscrivere la gerarchia delle fonti?, in Giur. it., 1991, pag. 115
Voci correlate Contratto di lavoro Diritto del lavoro Divario retributivo di genere Pari opportunità Salario minimo Statuto dei lavoratori
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