L'ordinamento giuridico della Repubblica di Siena è l'insieme delle norme giuridiche che regolano la vita della comunità del Comune di Siena e delle altre comunità locali a lei assoggettate in seguito all'espansione territoriale senese nella Toscana meridionale, avvenuta tra il XII ed XVI secolo.

Centralità dello statuto come fonte principale di diritto proprio comunale

Grazie all'impulso ottenuto dal nuovo ribilanciamento dei poteri tra l'imperatore ed i Comuni Italiani, in favore di questi ultimi, sancito dalla pace di Costanza del 1183, a partire dal XII secolo si afferma una maggiore autonomia locale in campo legislativo con l'emanazione degli statuti locali. In questa fase iniziale, i testi redatti dall'entità comunali hanno l'aspetto formale del lodo, cioè un accordo arbitrale tra contendenti privati su specifiche questioni e controversie, pronunciato da una autorità pubblica (come il Vescovo) e quindi valido non solo per le parti in causa ma per l'intera comunità.

Dai primi anni del XIII secolo in poi si assiste invece al definitivo sviluppo del diritto statutario come fonte principale dello ius proprium, ossia un vero e proprio diritto civile da affiancarsi ed integrarsi con lo ius commune, ovvero l'elaborazione della disciplina giuridica derivata dal diritto romano giustinianeo e quella che si rifaceva al diritto canonico....

Gli statuti nascono per soddisfare la necessità di mettere ordine al progressivo accumularsi, spesso caotico, di vecchie consuetudini e norme di convivenza delle comunità, diventando un punto di riferimento obbligato ed inevitabile nell'applicazione del diritto, con lo scopo ultimo di evitare abusi ed interpretazioni arbitrarie della legge, sia da parte dei giudici che dei podestà.

Lo statuto non esaurisce tutta la materia giuridica: gruppi, commissioni, magistrature e balìe cittadine continuano ad avere loro raccolte di norme che si integrano con quelle dello statuto stesso. Ne sono alcuni esempi lo Statuto dei Viari, lo statuto della Gabella o altre raccolte simili, che convivono, tra due e trecento con quanto regolamentato negli statuti del Comune di Siena negli stessi settori. Per tutto ciò che non è previsto dagli statuti cittadini, si fa invece riferimento allo ius commune.

Storia del diritto proprio del Comune di Siena

Dai consuetudines e usus al Constituto del 1262 Le prime informazioni riguardanti l'esistenza di consuetudines e usus del Comune di Siena risalgono agli anni immediatamente successivi al 1180 ed, in base ad i frammenti rinvenuti, alcuni studiosi teorizzano che questi primi strumenti convivessero con un primo costituto di cui però nessun frammento è giunto ai giorni nostri.

Le prime notizie certe di normazione parziale comunale sono del 1203, anno in cui, su iniziativa del podestà Bartolomeo Rinaldini dei Maconi, si procede alla redazione del primo nucleo delle raccolte degli atti di interesse pubblico che diventeranno caleffi. Negli anni successivi si aggiungono anche le istruzioni al podestà sulla raccolta fondi da destinare alle spese militari del 1208 ed altri frammenti di vario tipo tra cui il Breviarium Officialium del 1250, per il regolare l'attività degli ufficiali del Comune.

In questo contesto di progressivo sviluppo di cultura istituzionale, nasce quindi la necessità di creare uno strumento normativo più completo, rispetto alle raccolte normative delle singole magistrature cittadine. Per rispondere a questi bisogni, il Comune procede alla redazione del primo statuto cittadino: il Constituto del 1262.

Il Constituto del 1262 è un codice di più di un centinaio di pagine suddiviso in cinque sezioni tematiche, creando una struttura simile a quella tipica del diritto romano: prima gli articoli che riguardano la fede cristiana e la protezione da accordare alle chiese ed enti religiosi, e poi prosegue regolando l'esercizio del potere e l'accesso alle cariche pubbliche. Successivamente seguono le norme relative all'amministrazione della giustizia ed al diritto di famiglia e si regolano una serie di aspetti quotidiani della vita pubblica del territorio (conservazione delle strade, norme urbanistiche, riscossione di dazi e pedaggi, manutenzione delle mura cittadine, eccetera).

Il Costituto volgarizzato del 1310 Lo statuto senese del 1262 rimane grosso modo inalterato nella sua struttura per una decina di anni, prima che si renda necessaria la riscrittura integrale del testo, a causa delle troppe revisioni apportate e dal cambiamento politico del governo della città, da ghibellino a guelfo.

Per rispondere a più complesse esigenze sociali, dal 1280 vengono emanate una serie di normative parziali per tutta una serie di uffici, creando una confusa convivenza con tutta una serie di capitoli dello statuto cittadino, aggravata dalla fine dell'obbligatorietà della revisione annuale dello statuto stesso, a partire dal 1299. Questa situazione di caotico disordine normativo arriva in questi anni a rendere farraginosi alcuni procedimenti pubblici, in particolare quello giudiziario.

Nell'aprile del 1309 viene quindi nominata una commissione di tredici membri per redigere un nuovo statuto cittadino. Per volontà del Governo dei Nove, nessun membro della commissione viene scelto tra i giuristi ed i notai cittadini, questo per ridimensionare e ridurre il loro potere sulla vita pubblica.

La decisione di utilizzare, per la prima volta in Italia, la lingua volgare italiana per la redazione del nuovo costituto cittadino rappresenta una scelta rivoluzionaria perché mai, prima di allora, un documento pubblico rilevante come uno statuto cittadino era stato scritto in una lingua diversa dal latino. Con questa scelta linguistica, si afferma quindi il principio dell'immediata comprensibilità di ogni atto giuridico a chiunque sia in grado di leggere. Per garantirne poi la libera consultazione pubblica, viene deciso di esporre il Costituto al pubblico negli uffici della Biccherna, legato con una catena e protetto a vista.

Per la redazione scritta dello statuto viene dato l'incarico a Ranieri di Ghezzo Gangalandi, appartenente ad una famiglia magnatizia fiorentina di parte ghibellina, che ne svolge la stesura su pergamena durata un anno intero: da luglio 1309 a luglio 1310.

Il Costituto del 1309-1310 risulta essere una riscrittura di quasi 600 pagine del precedente statuto cittadino del 1262, che ne costituisce la ossatura strutturale di base, comprensivo delle numerose variazioni accumulate con il passare degli anni e figlie anche dei cambiamenti politici figli dell'avvento al potere del Governo dei Nove.

Dopo aver dedicato le prime pagine alla completa esposizione delle costituzioni papali del 1265 e delle disposizioni imperiali contro gli eretici, la materia dello statuto si divide, secondo un criterio vagamente tematico, in sei "distinzioni" riassumibili come di seguito:

Prima distinzione: si apre con le rubriche che prevedono la protezione da parte del Comune della cattedrale, degli ospedali cittadini (tra cui il Santa Maria della Scala) e di una serie di enti religiosi ed assistenziali per i quali si stabiliscono i contributi pubblici che gli spettano di diritto, chiamate elemosine. Regolamentazione delle principali magistrature cittadine, come la Gabella, a cui è affidata la riscossione dei dazi sulle merci in entrata ed uscita dalla città, e la Biccherna, i cui funzionari si occupano della gestione delle finanze pubbliche. Si stabiliscono i criteri di scelta ed eleggibilità, compiti e poteri dei rappresentanti ufficiali della città di Siena presso le comunità del contado. Vengono enunciate le modalità con cui il Comune garantisce il commercio, attraverso il controllo ed il mantenimento di una viabilità sicura, tutelando gli scambi attraverso controlli di polizia sulla monetazione e sulle unità di misura. Sono raccolte le norme in tema di inurbamento, per la modalità di acquisizione della cittadinanza senese da parte degli abitanti del contado. Vengono specificate le norme che garantiscono la conservazione delle redazioni statutarie precedenti e le modalità con cui si apportano emendamenti allo statuto. Istituzione di due palii da correre con cavalli in onore del Beato Ambrogio Sansedoni e della Assunzione di Maria. Seconda distinzione: si tratta di una sezione interamente dedicata a diritto civile, diritto penale, procedure giudiziarie e magistrature connesse. Nello specifico, sono stabilite le seguenti norme: modalità di accesso ai vari gradi di giudizio dei tribunali, norme per rendere giustizia ai forestieri, normazione della professione notarile, compiti dei Consoli del Placito, la magistratura responsabile della protezione dei pupilli, cioè minori orfani affidati ad un tutore, norme di tutela delle donne e delle loro doti, regole e garanzie per l'eredità, diritti e doveri di creditori e debitori, procedure da seguire per chi viene bandito dalla città di Siena per debiti non onorati o per reati di altro tipo, si specificano le competenze dell'Arte della Mercanzia, una sovra-corporazione cittadina dotata di un proprio statuto, un proprio tribunale, una propria polizia e carceri proprie, per svolgere attività di controllo su la quasi totalità delle attività produttive. Terza distinzione: si tratta di una sezione dedicata alla raccolta delle leggi sulla urbanistica e l'edilizia, grazie anche al confluire di numerose disposizioni precedentemente raccolti nello Statuto dei Viari del 1290. Nello specifico si stabiliscono le seguenti norme: protezione e mantenimento del decoro urbano cittadino, con particolare attenzione a Piazza del Campo, norme igieniche che vietano il getto delle feci nelle vie principali della città, norme a tutela della sicurezza urbana, norme sull'approvvigionamento idrico cittadino, sviluppo e manutenzione del sistema di acquedotti sotterranei dei Bottini, disposizioni sulla percorribilità ed il mantenimento della Via Francigena e le altre strade del contado, disposizioni in favore di nuove costruzioni di mulini ed altre strutture produttive per l'approvvigionamento di grano, norme a tutela e sviluppo dei bagni pubblici termali di Macereto e Petriolo, regolamentazione a tutela delle risorse lacustri, palustri e boschive, tra cui le padule di Orgia e la Selva del Lago. Quarta e Quinta distinzione: si tratta di sezioni che raccolgono disposizioni di diritto civile e penale oltre che trattare procedure, divieti, multe, esenzioni e privilegi, disposizioni sull'applicazione del diritto di rappresaglia e la memoria di accordi tra Siena ed alcune comunità del contado od importanti signorie locali come gli Aldobrandeschi. Nello specifico si stabiliscono le seguenti norme: si stabiliscono incentivi e privilegi a sostegno dell'istruzione pubblica: si fissano i salari degli insegnanti, facilitazioni per gli studenti e si esenta dal servizio militare in caso di guerra chi insegna latino, matematica, geometria o si occupa di istruzione elementare, norme sull'igiene pubblica con la regolamentazione delle attività inquinanti e maleodoranti, regolamentazione della caccia, le modalità di cattura e gli animali protetti, leggi suntuarie per limitare eccessive esibizioni di ricchezza da parte di privati, leggi per la limitazione del gioco d'azzardo e sul divieto di svolgere attività ludiche violente e pericolose come il gioco delle pugna, regolamentazione dei delitti e delle pene corrispondenti, dettando anche gli aspetti procedurali delle azioni legali e dei processi, enunciando poi i doveri professionali di avvocati, notai e giudici. Sesta distinzione: si definiscono la struttura del potere politico cittadino, nelle sue forme di amministrazione, limiti, prerogative e legittimazioni. Nello specifico sono stabilite le seguenti norme: esclusione delle famiglie aristocratiche, cavalieri, giudici, notai e medici, o chiunque sia ghibellino dalle cariche pubbliche cittadine,