In questa voce viene esposta la storia della segnaletica stradale italiana relativamente al periodo compreso dal 1990 a oggi.Negli anni precedenti, le principali modifiche venivano introdotte mediante circolari del Ministero dei lavori pubblici, in attesa di una loro integrazione nel futuro codice della strada. Come in precedenza, tali circolari riguardarono esclusivamente la segnaletica di indicazione e non i segnali di pericolo e prescrizione. Nonostante fossero in cantiere da almeno un decennio, le tavole grafiche del regolamento del Testo Unico sulla circolazione stradale del 1959 furono aggiornate per la prima volta solo nel 1990, come misura provvisoria in attesa del nuovo codice.

Il regolamento aggiornato verrà definitivamente superato solo nel 1992 con l'emanazione del nuovo codice della strada ed il suo corrispondente regolamento, che, entrato in vigore l'1 gennaio 1993 e mai modificato in maniera sostanziale per la parte relativa alla segnaletica, regola ancora oggi la segnaletica stradale italiana.

Decreto n. 156 del 1990 I segnali previsti dal Testo Unico sulla circolazione stradale del 1959 rimasero in vigore fino al 1990, quando la maggior parte di essi vennero sostituiti da un nuovo set di segnali, che essenzialmente corrispondono a quelli attualmente in vigore. Con il decreto n. 156 del 27 aprile del 1990, il Ministero dei lavori pubblici modificò gli articoli dal 25 al 76 del regolamento di esecuzione del Testo Unico, ossia quelli contenenti le disposizioni generali a riguardo della segnaletica e le disposizioni specifiche a riguardo dei segnali di pericolo, di obbligo, e di divieto, e le relative figure da 1 a 61 degli allegati grafici.

Queste modifiche riguardarono essenzialmente la segnaletica di pericolo e di prescrizione, per le quali venivano adottate formalmente le nuove specifiche grafiche già anticipate dalla ed un nuovo stile grafico delle figure, coerente con quello delle varie circolari di quel periodo. Altre modifiche interessarono i pannelli integrativi, che venivano formalmente introdotti nel regolamento come segnali a sé stanti.

Per quanto riguarda la segnaletica di indicazione, non fu introdotta alcuna modifica rispetto al testo ed alle tavole grafiche del regolamento del 1959, anche se di fatto gran parte della normativa a riguardo di essa era già stata superata con le circolari dei decenni precedenti; le uniche modifiche apportate a quest'ultimo tipo di segnali riguardarono una nuova suddivisione formale in sottocategorie dei segnali di indicazione e l'assunzione a rango di norma regolamentare del codice dei colori di fondo della segnaletica. Di seguito sono esposte nel dettaglio le modifiche per le varie categorie di segnali.

Segnali di pericolo Il decreto del 1990 innovò la segnaletica di pericolo in maniera significativa. Oltre agli aggiornamenti grafici relativi alle dimensioni delle cornici perimetrali e all'aggiornamento grafico di alcuni simboli (tra cui la sostituzione della barra verticale del segnale di "Altri pericoli" con un punto esclamativo), la normativa introdusse alcuni nuovi segnali che fino al quel momento non erano previsti dal regolamento, come ad esempio "Caduta massi", "Circolazione rotatoria", e "Forte vento laterale". Nel caso del segnale di "Cunetta o dosso", il vecchio pittogramma assunse il significato di "Strada deformata" e pertanto si procedette all'introduzione di due nuove figure specifiche per ciascuna delle due fattispecie di pericolo di cunetta e di dosso. Infine, per alcuni segnali venne cambiata la categoria di appartenenza: i segnali di pericolo riguardanti la precedenza agli incroci vennero spostati nella in una nuova categoria dedicata dei segnali di precedenza, mentre al contrario i preavvisi di semaforo e il pericolo d'incendio, in precedenza classificati come segnali di indicazione, assunsero il ruolo di segnali di pericolo.Si noti che, dato che il decreto non modificò la segnaletica di indicazione, i due segnali di semaforo a 150 m e foresta facilmente infiammabile rimasero formalmente ricompresi nelle tavole grafiche del Regolamento, pur in presenza dei due nuovi segnali di pericolo.

Segnali di precedenza La riorganizzazione dei segnali nelle varie categorie portò alla creazione della nuova categoria dei segnali di precedenza, che comprende alcuni segnali precedentemente classificati come segnali di pericolo, obbligo, od indicazione. Oltre alle modifiche relative alle specifiche grafiche dei bordi dei segnali, il decreto introduce i nuovi segnali di "Intersezione a 'T' con diritto di precedenza" (in precedenza assenti nel regolamento) e adotta formalmente la di "Dare precedenza" e "Arresto all'incrocio", come già previsto dalla precedente . Tuttavia, la modifica più significativa riguarda il segnale di "Arresto all'incrocio", che assume la nuova denominazione di "Fermarsi e dare precedenza" ed abbandona la forma circolare a favore di quella ottagonale, di derivazione statunitense ma oramai diffusa da anni nella maggior parte degli stati europei.

Dato che il decreto non modificò la segnaletica di indicazione, i vecchi segnali di indicazione di "Diritto di precedenza nei sensi unici alternati" e "Strada con diritto di precedenza" (e relativo segnale di fine) rimasero anch'essi formalmente ricompresi nelle tavole grafiche del regolamento, pur in presenza dei tre nuovi segnali di precedenza.

Segnali di divieto Per quanto riguarda i segnali di divieto (e di fine divieto), tra i cambiamenti introdotti dal decreto si segnalano: abolizione dei segnali di divieto di sorpasso tra autotreni, di svolta, e di inversione introduzione di nuovi segnali per indicare il divieto di sorpasso per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t (e il corrispondente segnale di fine), il divieto di transito per i veicoli con lunghezza superiore a quella indicata, per i veicoli agricoli, per i veicoli trainanti un rimorchio, e per i veicoli che trasportano prodotti esplosivi o suscettibili di contaminare l'acqua introduzione formale dei segnali di via libera e di distanziamento minimo, già previsti da alcune circolari ma mai introdotti a livello regolamentare lievi modifiche e precisazioni a riguardo del significato di alcuni segnali, come il divieto di sorpasso ed i divieti di transito per i motocicli, per gli autoveicoli, e per gli autocarri

Oltre che ai segnali di divieto generali, il decreto interviene anche a riguardo dei segnali di sosta, che vengono anch'essi assimilati alla categoria dei segnali di divieto. In questo caso, le modifiche apportate sono le seguenti: abolizione dei segnali di "Sosta regolamentata" e di "Divieto di sosta a giorni alterni" introduzione del nuovo segnale di "Divieto di fermata", in sostituzione del precedente segnale di "Divieto di sosta" abbinato ad un pannello integrativo recante l'iscrizione "divieto di fermata" introduzione di uno stacco di colore bianco tra le aree di colore rosso e blu del divieto di sosta, già introdotto per la prima volta nella per stalli riservati ai disabili introduzione formale dei segnali di regolazione flessibile della sosta e di sosta consentita a particolari categorie, basato sul già previsto dalla e da alcune circolari precedenti spostamento dei segnali di parcheggio e di preavviso di parcheggio dalla categoria dei segnali di indicazione a quella dei segnali di divieto

Segnali di obbligo Per quanto riguarda i segnali di obbligo, sono di particolare rilievo: abolizione del segnale di "Obbligo di arresto all'incrocio su strade di montagna con autobus di linea", di "Motopista", e di "Riservato alle autovetture" introduzione di nuovi segnali relativi alle frecce (passaggi consentiti e preavvisi di svolta), di segnali per i percorsi ad uso sia pedonale sia ciclabile, e del segnale di obbligo di utilizzo di catene da neve introduzione dei segnali di fine per numerosi segnali di obbligo, per cui in precedenza non era previsto alcun segnale distinto introduzione formale del segnale di arresto per pagamento pedaggio, già previsto in precedenza dalla introduzione di un nuovo segnale sostitutivo di quello di dogana, da utilizzare ai posti di confine con gli stati appartenenti alla comunità europea

Segnali di indicazione Come già accennato in precedenza, il decreto del 1990 riguardò solo in minima parte la segnaletica di indicazione, tanto che le tavole grafiche relative ad essa non furono modificate. A parte una nuova riorganizzazione delle sottocategorie dei segnali di indicazione, l'unica novità di rilievo riguardò il sistema dei colori di fondo, già introdotto dalla e dalla , a cui venne quindi conferito il valore di norma regolamentare.

Lo schema dei colori previsti confermò a grandi linee quello introdotto nei decenni precedenti, anche se non mancarono alcuni cambiamenti. Rispetto alla normativa previgente, oltre al cambio di denominazione da grigio scuro a nero per i segnali industriali, si evidenzia l'introduzione del colore arancione per la cantieristica stradale (per cui in precedenza non veniva utilizzato alcun colore specifico) e l'introduzione del bianco per le strutture ricettive in ambito urbano (in luogo del giallo previsto dalla ). Nello specifico, il significato dei colori di fondo dei segnali di indicazione stabiliti è il seguente: per le autostrade o avviare ad esse; per le strade extraurbane o avviare ad esse; per le strade urbane, per avviare a destinazioni urbane, per le strutture ricettive in ambito urbano e per i camping; per indicare località o punti di interesse storico, culturale, artistico o turistico; per indicare denominazioni geografiche, ecologiche o di ricreazione; per indicare fabbriche, stabilimenti e centri commerciali nelle zone periferiche urbane; per i segnali di SOS ed incidente; per i segnali di scuolabus e taxi e per la segnaletica temporanea di preavviso, preselezione e direzione relative a deviazioni dovute a cantieri stradali; per i segnali a strisce da utilizzare nei cantieri

Nel decreto venivano precisati anche i colori da utilizzare per le iscrizioni ed i simboli in base ai vari colori di fondo su cui erano posti. In particolare, lo schema dei colori per le iscrizioni era il seguente: iscrizioni bianche su fondo , , , , e iscrizioni nere su fondo iscrizioni gialle su fondo iscrizioni o su fondo bianco Per i simboli erano invece previsti solo due colori: simboli neri su fondo , , e simboli bianchi su fondo , , , , e

Si noti che il decreto non includeva alcuna immagine ufficiale della nuova segnaletica per lavori in corso. Le immagini riportate di seguito sono mere ricostruzioni basate sui segnali delle circolari precedenti, adattate ai dettami del nuovo decreto, per cui non è da escludersi l'esistenza di varianti grafiche dei segnali.

Pannelli integrativi Il decreto del 1990 ha espanso i modelli dai precedenti tre a sette, definendo meglio le funzioni che prima erano accorpate nel modello 3:

Modello 1 (Distanza) e Modello 2 (Estesa): Sostanzialmente confermati nelle funzioni precedenti. L'unica differenza è l'abbandono della dicitura con notazione frazionaria. Modello 3 (Validità): Diventa una categoria autonoma per indicare orari di validità, giorni lavorativi o festivi (es. "0-24", "7,30-19,00"). Modello 4 (Eccezioni o limitazioni): Introdotto per limitare o derogare una prescrizione a particolari categorie di veicoli. Modello 5 (Inizio, continuazione o fine): Introduce le frecce verticali o orizzontali per indicare i punti di inizio, validità o termine di una prescrizione. Modello 6 (Spiegazione): Eredita la funzione simbolica del vecchio modello 3, aggiungendo la figure autocarri in rallentamento, segnalazione di corsia, numeri di tornanti e pulizia meccanica della strada. Viene inoltre qui trasferito il segnale di coda (previsto come segnale di indicazione autonomo nella ) cambiando la grafica delle automobili stilizzate. Modello 7 (Andamento della strada principale): Sostanzialmente confermato nella funzioni precedente.