La disciplina ordinamentale delle professioni tecniche agronomiche in Italia definisce la ripartizione delle competenze, i conflitti di attribuzione e la gerarchia delle fonti tra i Dottori Agronomi e Forestali, i Periti Agrari e gli Agrotecnici.
Storia ed evoluzione
Origini della figura agronomica in Italia La tradizione agronomica italiana affonda le radici nel pensiero classico. Nel Medioevo, dopo i cosiddetti «secoli bui», la figura di un conoscitore sistematico dell'agricoltura riemerse con Agostino Gallo, che nella seconda metà del XVI secolo descrisse i concetti estimativi legati a terreni e coltivazioni nell'opera Le vinti Giornate. Il XVIII secolo vide un fiorire di riflessione economico-agraria in tutta Europa, con l'Italia protagonista grazie all'influenza dei fisiocrati.Saltini A., Storia delle scienze agrarie, Istituto Storia della Scienza – Fondazione Nuova Terra Antica, 2012.
In Gran Bretagna, Sir Richard Weston anticipò la rivoluzione agricola con A Discours of Husbandrie used in Brabant and Flanders (1650), mentre Jethro Tull ne codificò i principi tecnici nel 1731. La circolazione di queste idee influenzò profondamente la formazione degli agronomi italiani dell'Ottocento.
Il primo istituto agrario e la figura del Perito Agrario Il primo istituto agrario italiano di cui si abbia traccia storica è la Scuola Agraria «Meleto» di Siena (Granducato di Toscana), fondata nel 1834 da Cosimo Ridolfi. Già nel 1835 compaiono documenti che citano espressamente i «Periti Agrari di professione», a testimonianza di una categoria che affonda radici in una storia plurisecolare dell'agricoltura italiana.Collegio Provinciale dei Periti Agrari di Modena, Brevi note sulla diversità di storia e competenze, 2020.
I corsi scolastici di indirizzo agrario furono pianificati dallo Stato italiano a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, trovando un primo ordinamento nel primo quarto del XX secolo.
Il Novecento: il riconoscimento ordinamentale Il 1924 fu l'anno in cui, quasi simultaneamente, la normativa italiana istituì gli ordini professionali tecnici (ingegneri, architetti, geometri, chimici, agronomi, periti agrari): per tutte queste categorie fu stabilita la costituzione dell'albo e la necessità del superamento dell'esame di Stato.
Con il Regio Decreto 25 novembre 1929, n. 2365, i Periti Agrari ottennero il riconoscimento ufficiale della categoria. Nello stesso anno, il R.D. n. 2248 sancì la costituzione dell'Ordine degli Agronomi, definendo l'agronomo come «laureato nei Regi Istituti superiori di Scienze Agrarie».
Fino alla caduta del fascismo, agronomi e periti agrari erano iscritti, sia pure in sezioni diverse, in un unico albo: quello del Sindacato Nazionale Fascista dei Tecnici Agricoli.
L'era repubblicana: le leggi istitutive Con la Costituzione del 1948, il quadro ordinamentale delle professioni intellettuali fu rifondato su basi democratiche. Le tre figure agronomiche trovarono il loro ordinamento definitivo in tre distinte leggi:
1968: Legge 28 marzo 1968, n. 434 – Ordinamento della professione di Perito Agrario
1976: Legge 7 gennaio 1976, n. 3 – Ordinamento della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale
1986: Legge 6 giugno 1986, n. 251 – Istituzione dell'Albo degli Agrotecnici
La legge n. 152 del 10 febbraio 1992 chiarì in via definitiva le competenze degli agronomi, stabilendo che «sono di competenza dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali le attività volte a valorizzare e gestire processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale».
La riforma del DPR 328/2001 Il DPR 5 giugno 2001, n. 328 ha riformato in modo organico gli ordini professionali, introducendo la distinzione tra laurea triennale e laurea magistrale. L'Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali è stato suddiviso in:
Sezione A: laureati magistrali, con pienezza di attribuzioni;
Sezione B: laureati triennali (agronomi e forestali junior, zoonomi, biotecnologi agrari), con competenze limitate.
Riforme recenti (2017–2024) La Legge n. 124/2017 (art. 1, comma 151) ha sancito in via definitiva che gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti dagli iscritti all'albo degli Agrotecnici, ponendo fine a un lungo contenzioso giurisprudenziale.Legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 151, in G.U. n. 189 del 14 agosto 2017.
La Legge 8 novembre 2021, n. 163 ha istituito le lauree professionalizzanti immediatamente abilitanti (classe LP-02), introducendo il principio di «pluri-abilitazione»: al termine del percorso, il laureato può optare per l'iscrizione all'albo degli Agrotecnici, al Collegio dei Periti Agrari, o alla Sezione B dell'Albo dei Dottori Agronomi.
Fonti normative primarie La delimitazione delle competenze professionali si fonda sull'esame analitico delle fonti legislative primarie istitutive delle tre categorie:
Dottori Agronomi e Dottori Forestali: L'ordinamento è incardinato nella Legge 7 gennaio 1976, n. 3. L'articolo 2 (sostituito dalla Legge 152/1992) conferisce competenze olistiche volte a valorizzare i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, includendo opere di ingegneria rurale, pianificazione urbanistica e progettazione strutturale, senza apporre alcun limite dimensionale all'intervento. A seguito della riforma del D.P.R. 328/2001, l'Albo è suddiviso in Sezione A (laureati magistrali con pienezza di attribuzioni) e Sezione B (laureati triennali, con competenze limitate alla progettazione di elementi semplici). Al 2006 gli iscritti all'Albo erano circa 20.000.Wikipedia, voce Agronomo. Periti Agrari: L'ordinamento originario è stabilito dalla Legge 28 marzo 1968, n. 434. L'articolo 2 definisce le competenze in materia di direzione tecnica aziendale, valutazione estimativa e progettazione di miglioramento fondiario. A differenza dell'ordinamento accademico, il legislatore confina esplicitamente l'operatività alle aziende di "piccole e medie" dimensioni e alla progettazione di manufatti in "struttura ordinaria". Secondo i dati ENPAIA, i Periti Agrari che esercitano la libera professione sono circa 3.500, con un reddito medio netto di circa 25.000 euro annui.Collegio Periti Agrari, Brevi note sulla diversità di storia e competenze, 2020. Agrotecnici e Agrotecnici Laureati: La professione è istituita con la Legge 6 giugno 1986, n. 251. L'articolo 11 elenca competenze operative inerenti alla direzione di piani aziendali, l'assistenza tecnica e funzioni amministrative e contabili, soggiacendo parimenti ai limiti dimensionali delle piccole e medie aziende. Circa il 72% degli iscritti sono laureati, per via dell'ampia multidisciplinarità del collegio, che accoglie laureati in sette diverse classi (Scienze Agrarie, Scienze Ambientali, Scienze Naturali, Ingegneria Ambientale, Biotecnologie Agrarie e altre). Su 16.618 iscritti, solo 1.716 esercitano la libera professione.Rapporto CUP delle professioni, citato da Wikipedia, voce Agrotecnico.
Ambiguità normative storiche e interpretazioni autentiche La stratificazione legislativa ha generato in passato ambiguità interpretative, successivamente risolte dal legislatore. Nello specifico, l'estromissione formale degli Agrotecnici dalle pratiche di aggiornamento geometrico catastale (avallata inizialmente da sentenze costituzionali per difetto formale della norma) è stata sanata in via definitiva dall'articolo 1, comma 151, della Legge 4 agosto 2017, n. 124. Tale norma di interpretazione autentica ha sancito inoppugnabilmente che gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti dagli iscritti all'albo degli Agrotecnici.
Percorso formativo e accesso agli Albi
Dottori Agronomi e Dottori Forestali (Sez. A) RequisitoDettaglioTitolo di studioLaurea magistrale in Scienze Agrarie, Scienze Forestali, o classi affini (LM-69, LM-73, LM-3, LM-35, ecc.)Tirocinionon necessarioEsame di StatoSezione A – presso le sedi universitarieIscrizioneOrdine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (sezione provinciale)DenominazioneDottore Agronomo / Dottore Forestale (dott. agr.)
Dottori Agronomi e Dottori Forestali (Sez. B) RequisitoDettaglioTitolo di studioLaurea triennale (L-25, L-26, L-2, L-21, L-7, L-18, L-32, L-38)Tirocinionon necessarioEsame di StatoSezione BDenominazioneAgronomo e Forestale Junior / Zoonomo / Biotecnologo Agrario
Periti Agrari e Periti Agrari Laureati RequisitoDettaglioTitolo (diplomati)Diploma di Istituto Tecnico Agrario (ora: Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, o Agraria-Agroalimentare-Agroindustriale)Titolo (laureati)Laurea triennale o magistrale in una delle classi indicate dal regolamento 2021Tirocinio18 mesi (diplomati), 6 mesi (laureati) – previa iscrizione al Registro PraticantiEsame di StatoPresso i collegi provincialiIscrizioneCollegio Provinciale dei Periti AgrariDenominazionePerito Agrario / Perito Agrario Laureato
Agrotecnici e Agrotecnici Laureati RequisitoDettaglioTitolo (diplomati)Diploma di Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente (IPAA)Titolo (laureati)Laurea in una delle 7 classi ammesse (incluse Scienze Ambientali, Scienze Naturali, Ingegneria Ambientale)Tirocinio18 mesi (diplomati), 6 mesi (laureati)Esame di StatoSemplificato (DPR 137/2012)IscrizioneCollegio Provinciale degli Agrotecnici (Albo unico)DenominazioneAgrotecnico (agr.) / Agrotecnico Laureato (agr. dott.)
Competenze condivise Si conferma una massiccia base di competenze tecniche condivise tra le tre figure professionali, configurando una presunzione di idoneità tecnica trasversale all'interno dell'area concorrenziale. +Sintesi dell'Area di competenze condiviseArea di competenzaDottori Agronomi (L. 3/1976)Periti Agrari (L. 434/1968)Agrotecnici (L. 251/1986)Amministrazione d'AziendaNessun limite dimensionaleLimitatamente a piccole e medie aziendeLimitatamente a piccole e medie aziendeEstimo e CatastoStime e rilievi catastali urbani e ruraliLavori catastali e topografici (limite dimensionale)Redazione atti catastali urbani e rurali (L. 124/2017)Sicurezza (D.Lgs. 81/2008)Ruoli CSP/CSE, RSPP/ASPPRuoli CSP/CSE, RSPP/ASPP (previa formazione)Ruoli CSP/CSE, RSPP/ASPP (previa formazione) L'analisi della normativa specifica delle tre professioni evidenzia una buona intercambiabilità tra le tre figure, con alcune eccezioni di natura dimensionale (Dottori Agronomi e Forestali non hanno vincoli) e di diversa competenza.
Aziende agricole: il mondo agrario è di competenza di tutte e tre le professioni. Valutazione di Impatto Ambientale (VIA/VAS): L'elaborazione analitica di VIA e VAS è condivisa. Valutazione di Stabilità degli Alberi (VTA): In assenza di riserva di legge, la giurisprudenza (TAR Lazio, Sent. n. 14521/2015) legittima l'espletamento di tale attività valutativa fitostatica in ambito urbano a favore di tutte e tre le professioni.https://www.peritiagrarisiarfi.com/uploads/kcFinder/files/TAR_Lazio_14521_2015.pdf Filiera del Tabacco: L'attività è contemplata dalla Normativa dei dottori Agronomi e Forestali, mentre per i Periti Agrari si cita l'art. 2, lett. e) della L. 434/1968. Per quanto concerne gli Agrotecnici permane il dubbio sull'effettiva possibilità di stimare e relazionare sulla filiera del tabacco. Accertamento e Liquidazione degli Usi Civici: Tale materia è condivisa per tutte e tre le professioni. Progettazione di parchi e giardini: La progettazione, la direzione lavori, il collaudo e la manutenzione di parchi e giardini è comune alle tre professioni.
Limiti quantitativi e qualitativi Come anticipato, il diritto professionale separa normativamente la figura del Dottore Agronomo magistrale dalle altre figure tecniche attraverso predeterminazioni restrittive in capo a queste ultime.
Limite Quantitativo ("Piccola e Media Azienda")