In diritto romano, la quaestio extraordinaria (o quaestio extra ordinem, spesso anche al plurale quaestiones extraordinariae o quaestiones extra ordinem) era, in particolare nella tarda Repubblica e durante il principato, un tribunale "straordinario", presieduto da consoli, pretori o dittatori, istituito ad hoc per senatoconsulto, plebiscito o lex, allo scopo di perseguire casi specifici di crimina di particolare gravità e rilievo politico-sociale.
Contesto storico Nel contesto normativo repubblicano maturo, i giudizi capitali erano di norma affidati, nella forma di giudizi popolari (iudicia populi), alla giurisdizione dei Comizi centuriati, in virtù del complesso sistema di garanzie a tutela dei cittadini romani che si era andato formando, fin dalla fase regia, con la progressiva affermazione dell'istituto della provocatio ad populum e delle norme decemvirali de capite civis.
Tale sistema, con l'attribuzione esclusiva della giurisdizione capitale ai Comizi centuriati, comportava un rilevante limite sia per il patriziato che per la plebe, non essendo consentito a tali ordini sociali - per tramite delle proprie strutture istituzionali - di perseguire con la morte i cittadini romani in deroga alle garanzie poste a tutela della cittadinanza.
Pertanto, già a partire dal IV secolo a.C., ma in particolare nel corso del II secolo a.C., si andò progressivamente affermando il ricorso da parte del Senato e del Concilio della plebe all'istituzione ad hoc, rispettivamente tramite senatoconsulto e plebiscito, di strutture giurisdizionali straordinarie (quaestiones extraordinariae) caratterizzate dal carattere di provvisorietà, che potevano, in deroga alle garanzie processuali tradizionali, porre in essere una repressione dei crimini considerati di particolare gravità o rilievo politico/sociale che fosse rapida e libera dalla politicizzazione dei giudizi dei comizi centuriati.
Caratteristiche e procedura Le quaestiones extraordinariae erano istituite per senatoconsulto, plebiscito o lex, presiedute da consoli, pretori o dittatori e costituite da commissari da questi ultimi selezionati.
Avverso la decisione della quaestio non era ammesso ricorso alla provocatio ad populum, in deroga alla garanzia de capite civis nisi per maximum comitatum.
I casi storici di quaestiones extraordinariae La quaestio de veneficiis del 331 a.C. Il primo caso riportato dalle fontiTito Livio, Ab Urbe Condita, VIII, 18 e Periochae, VIII; Valerio Massimo, Facta et dicta memorabilia, II, 5.3; Paolo Orosio, Historiarum adversum paganos libri VII, III, 10. è quello della quaestio de veneficiis del 331 a.C., che fu istituita per senatoconsulto e fu affidata ai consoli Marco Claudio Marcello e Gaio Valerio Potito Flacco al fine di reprimere un caso di diffusi avvelenamenti.
La quaestio de Tusculanis del 323 a.C. Il primo caso di quaestio extraordinaria istituita per plebiscito (anche se probabilmente con preventiva auctoritas patrum e quindi con il consenso del Senato), a seguito di rogatio presentata dal tribuno della plebe Marco Flavio davanti al concilio della plebe, è quello della quaestio de Tusculanis del 323 a.C., che fu affidata ai Comizi tributi, convocati probabilmente da un pretore urbano, per giudicare sul presunto tradimento da parte dei Tusculani in favore dei ribelli di Priverno e di Velletri.Tito Livio, Ab Urbe Condita, VIII, 37 e Periochae, VIII.
La quaestio de Locrensium iniuriis del 204 a.C. Nel 204 a.C. fu istituita per senatoconsulto, proposto dal proconsole del Bruttium Quinto Cecilio Metello, una quaestio extraordinaria per investigare sugli abusi di potere del legato e propretore Quinto Pleminio ai danni degli abitanti di Locri.
L'inchiesta fu affidata al pretore urbano Marco Pomponio Matone, ai tribuni delle plebe Marco Claudio Marcello e Marco Cincio Alimento, a un non identificato edile della plebe e a dieci legati senatoriali.
Il giudizio fu però posto in essere secondo le normali forme del iudicium populi dinanzi ai comizi centuriati, convocati dal pretore Marco Pomponio Matone, mentre l'accusa fu sostenuta dai tribuni della plebe Marco Claudio Marcello e Marco Cincio Alimento.Tito Livio, Ab Urbe Condita, XXIX, 6-9 e 16-22, Diodoro Siculo, Biblioteca Storica, XXVII, 4, Valerio Massimo, Facta et dicta memorabilia, I, 1.21, Aulo Gellio, Noctes Atticae, I, 13, Cassio Dione, Storia Romana, Frammenti del libro XVII.
La quaestio de Bacchanalibus del 186 a.C. Nel 186 a.C. fu istituita per senatoconsulto la quaestio de Bacchanalibus decretando lo stato di emergenza interna (tumultus) e conferendo formamente ai due consoli Spurio Postumio Albino e Quinto Marcio Filippo un mandato investigativo illimitato ed esteso all'intera Italia, scavalcando le normali competenze territoriali dei governatori e dei magistrati, al fine di porre fine al culto di Bacco, avvertito come una minaccia eversiva.Tito Livio, Ab Urbe Condita, XXXIX, 8-19, Cicerone, De legibus, II, 37
La quaestio de veneficiis del 185-184 a.C. Tra il 185 a.C. e il 184 a.C., a seguito di un'ondata di epidemie e di diffusi sospetti di avvelenamento, fu istituita per senatoconsulto una quaestio extraordinaria per perseguire i reati di veneficium (avvelenamento).
L'inchiesta si articolò su due fronti paralleli per ragioni di coordinamento logistico, ricalcando l'ampia estensione territoriale già sperimentata nel 186 a.C. con la quaestio de Bacchanalibus.
Publio Cornelio Cetego, in qualità di praetor peregrinus per il 185 a.C., esercitò la giurisdizione penale all'interno del contesto urbano di Roma, avviando la sezione cittadina dell'inchiesta.
Quinto Nevio Matone, eletto pretore per il 184 a.C., fu costretto a rimandare la partenza per la provincia della Sardegna che gli era toccata in sorte, trattenuto in Italia per dirigere le indagini al di fuori dalle mura cittadine, spostando il tribunale straordinario tra i municipi e i conciliabula italici per circa quattro mesi.Tito Livio, Ab Urbe Condita, XXXIX, 38, 3.
Tito Livio riporta che, secondo la testimonianza dello storico Valerio Anziate, questa imponente attività giudiziaria si concluse nel 184 a.C. con la condanna a morte di circa 2.000 persone nelle sole aree extra-urbane battute da Quinto Nevio Matone.Tito Livio, Ab Urbe Condita, XXXIX, 41, 5-6.
Altre quaestiones 180-179 a.C.: quaestio de veneficiis (guidata dal pretore Gaio Maenio dopo la morte del console Pisone; oltre 3.000 condanne); 171 a.C.: quaestio contro i governatori della Spagna (prima grande inchiesta straordinaria per malversazione e concussione ai danni dei provinciali, guidata da recuperatori senatoriali prima della nascita delle corti stabili); 154 a.C.: quaestio de veneficiis (istituita a seguito dell'avvelenamento simultaneo dei due consoli in carica, conclusa con la condanna delle mogli); 141 a.C.: quaestio contro il pretore Ostilio Tubulone (commissione speciale presieduta dal console per giudicare il pretore Tubulone, accusato di aver accettato sfacciatamente tangenti durante i processi); 132 a.C.: quaestio contro i sostenitori di Tiberio Gracco (istituita dal Senato dopo l'uccisione del tribuno ed esercitata dai consoli Popilio Lenate e Rupilio per giustiziare i membri della fazione graccana); 121 a.C.: quaestio contro i sostenitori di Caio Gracco (nuovo tribunale speciale fortemente politico guidato dal console Lucio Opimio); 109 a.C.: quaestio Mamilia (istituita tramite plebiscito per processare i nobili romani corrotti dal re numida Giugurta); 90 a.C.: quaestio Varia (nata da un plebiscito all'inizio della Guerra Sociale per perseguire i politici romani sospettati di aver collaborato o istigato gli insorti italici); 43 a.C.: Lex Pedia o quaestio extraordinaria de interfectoribus Caesaris (ultimo grande caso storico: un tribunale speciale voluto da Ottaviano e istituito dal console suffetto Quinto Pedio per condannare formalmente tutti i cesaricidi).
Gli sviluppi successivi
L'età graccana e le quaestiones perpetuae La progressiva transizione dalle quaestiones extraordinariae verso un sistema penale strutturato si deve, da un lato, alla progressiva affermazione dell'istituto delle quaestiones perpetuae (tribunali permanenti) e, dall'altro, alle particolari tensioni politico-giuridiche dell'età graccana.
Nel 123 a.C., il tribuno della plebe Gaio Sempronio Gracco fece approvare la lex Sempronia de capite civis, una misura fondamentale a tutela dei cittadini romani. Questa legge vietava espressamente la costituzione di tribunali straordinari privi dello iussus populi (l'autorizzazione del popolo), sottraendo al Senato il potere discrezionale di decretare la morte di un cittadino senza il diritto all'appello (provocatio ad populum).
Di fatto, la lex Sempronia reagiva proprio agli abusi delle quaestiones extraordinariae senatoriali, utilizzate negli anni precedenti per eliminare gli oppositori politici, ed in particolare all'istituzione della quaestio extraordinaria del 132 a.C. presieduta dal console Publio Popilio Lenate che perseguitò, esiliò e condannò a morte decine di cittadini romani alleati di Tiberio Sempronio Gracco.
Tale previsione normativa fondava inoltre la legittimità dell'esclusione dall'ambito di applicazione della provocatio ad populum delle decisioni assunte dalle quaestiones perpetuae sul presupposto che comunque le leges istitutive richiedevano a monte una votazione delle strutture comiziali o del concilio della plebe.
Il superamento dell'arbitrarietà delle quaestiones extraordinariae avvenne quindi con la stabilizzazione delle quaestiones perpetuae. Infatti ciascuna di queste ultime, a differenza delle corti straordinarie, trovava nella lex istitutiva una preventiva definizione della fattispecie di reato, della procedura e della pena fissa applicabile.
Sebbene i due modelli abbiano coesistito per un certo periodo, il consolidamento dei tribunali permanenti ridusse drasticamente il ricorso alle procedure straordinarie, offrendo ai cittadini maggiori garanzie di fronte alla giustizia dello Stato.
Il sistema delle quaestiones perpetuae, seppur affiancato da altre forme di prosecuzione e giurisdizione extra ordinem, sopravvisse anche nei primi anni del Principato.
Il Senatus consultum ultimum e la cognitio extra ordinem imperiale Proprio negli stessi anni anni di infuocato scontro politico dell'età graccana, in reazione agli sviluppi garantisti della legislazione di Gaio Sempronio Gracco che limitava il ricorso all'istituzione di quaestiones extraordinariae, iniziò però ad affermarsi l'adozione di provvedimenti di condanna capitale direttamente per Senatus consultum ultimum.
Il sistema processuale inquisitorio delle cognitiones extra ordinem, affidate ai funzionari, divenne poi la regola in fase imperiale.
Note
Note esplicative
Fonti
Voci correlate Quaestio perpetua Cognitio extra ordinem Senatus consultum ultimum
Categoria:Diritto romano