Lindennità di accompagnamento è una prestazione economica di natura assistenziale erogata dallo Stato in favore di persone con disabilità grave che, per la loro condizione, non sono in grado di deambulare autonomamente o di compiere gli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua. La prestazione, riconosciuta al solo titolo della minorazione, prescinde dai requisiti reddituali e dall'età del beneficiario ed è finalizzata a sostenere i costi legati alla condizione di non autosufficienza.
Nei paesi che dispongono di un sistema di protezione sociale avanzato, prestazioni analoghe assumono forme differenti a seconda del modello di welfare adottato: possono essere strutturate come trasferimenti in denaro alla persona non autosufficiente (), come contributi al caregiver o come voucher per l'acquisto di servizi di cura. In Italia la disciplina è contenuta principalmente nella legge 11 febbraio 1980, n. 18.
Nel mondo
Le prestazioni di sostegno economico per la non autosufficienza sono diffuse nei paesi ad economia avanzata, con notevoli differenze quanto a requisiti di accesso, criteri di valutazione della disabilità, importi erogati e destinatari del pagamento. In generale, la letteratura distingue tra sistemi che prevedono un trasferimento monetario privo di vincolo di destinazione — di regola erogato direttamente alla persona con disabilità — e sistemi che condizionano il beneficio all'effettivo acquisto di servizi di cura, con modalità di controllo variabili.
Regno Unito Nel Regno Unito la prestazione principale rivolta a persone di età pensionabile con esigenze di assistenza personale è la , erogata dal Department for Work and Pensions. La prestazione è dovuta a chi ha una disabilità fisica, mentale o una condizione di salute che rende necessaria assistenza da parte di un'altra persona e ha raggiunto l'età per la pensione statale (). Non è soggetta ad accertamento dei mezzi economici del beneficiario.
L'importo è settimanale ed è articolato in due aliquote: una inferiore, pari a 76,70 sterline, per chi necessita di assistenza frequente durante il giorno o di supervisione notturna; una superiore, pari a 114,60 sterline, per chi necessita di assistenza sia diurna sia notturna oppure per chi si trovi nell'ultima fase di vita. In Scozia la prestazione corrispondente è denominata Pension Age Disability Payment.
Germania In Germania il sostegno economico alla non autosufficienza si inserisce nel sistema dell'assicurazione sociale per le cure di lunga durata (), istituita nel 1995 come quinto pilastro del sistema di sicurezza sociale tedesco. La prestazione in denaro è erogata alla persona non autosufficiente che sceglie di essere assistita in ambito familiare, anziché ricorrere a servizi professionali; l'importo varia in base al livello di autosufficienza accertato ().
Francia In Francia la prestazione principale per gli anziani non autosufficienti è l' (APA), disciplinata dal Code de l'action sociale et des familles. Si tratta di un beneficio destinato a persone di età pari o superiore a 60 anni la cui autonomia risulti ridotta secondo la griglia AGGIR (); l'importo è modulato in funzione del grado di dipendenza e del reddito del beneficiario e può essere utilizzato sia per servizi a domicilio sia per la copertura dei costi di ricovero in strutture residenziali.
In Italia
Base normativa L'indennità di accompagnamento è disciplinata dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, recante «Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 1980, n. 44.
La disciplina è stata successivamente integrata da diversi interventi normativi, fra cui la legge 21 novembre 1988, n. 508, la legge 26 luglio 1984, n. 392 (di interpretazione autentica dell'articolo 1) e, per gli aspetti procedurali di rivedibilità, l'articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
Con la sentenza n. 346 del 1989, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'articolo 1, primo comma, della legge n. 18 del 1980 e dell'articolo 2, quarto comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, nella parte in cui escludeva che la cecità parziale potesse concorrere con altre minorazioni ad integrare lo stato di totale inabilità con diritto all'indennità. La Corte ha ricondotto la finalità della prestazione alla necessità di assicurare condizioni di vita compatibili con la dignità della persona, rientrante nei doveri di solidarietà di cui all'articolo 2 e nei compiti di assistenza dello Stato di cui all'articolo 38 della Costituzione.
Requisiti Ai sensi della normativa vigente, sono destinatari dell'indennità i cittadini per i quali sia stato accertato:
il riconoscimento di invalidità civile totale e permanente, pari al 100%; l'impossibilità di deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure l'incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, con necessità di assistenza continua.
Alla luce del riconoscimento dei requisiti sanitari, la prestazione spetta ai cittadini italiani, ai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea iscritti all'anagrafe del comune di residenza e ai cittadini di Stati extra-UE titolari di permesso di soggiorno di durata almeno annuale, purché residenti stabilmente sul territorio nazionale. Il diritto è indipendente dal reddito personale annuo e dall'età del beneficiario.
Importo e decorrenza L'indennità è corrisposta in dodici mensilità. Per l'anno 2026 l'importo è pari a 551,53 euro mensili, in applicazione dell'indice di rivalutazione provvisorio pari al +1,4% stabilito con circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025.
La decorrenza è fissata al primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, salvo diversa indicazione nel verbale di riconoscimento dell'invalidità civile. La prestazione non è reversibile ai superstiti ed è esente da IRPEF; non deve essere dichiarata nella denuncia dei redditi e non concorre al calcolo di altre prestazioni sociali o assistenziali.
Sospensione Il pagamento è sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo superiore a ventinove giorni, in coerenza con la funzione della prestazione, finalizzata a coprire i costi dell'assistenza altrimenti gravanti sul beneficiario o sulla sua famiglia.
Compatibilità e cumulabilità L'indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma, senza limiti di reddito, e con la titolarità di una patente speciale di guida. È cumulabile con la pensione di inabilità civile, con altre prestazioni assistenziali e con trattamenti previdenziali, comprese le pensioni dirette e indirette.
Non è invece cumulabile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, né con l'assegno per l'assistenza personale e continuativa spettante ai pensionati di inabilità o con l'indennità di frequenza, salva la facoltà del beneficiario di optare per il trattamento più favorevole.
Note
Bibliografia
Voci correlate Invalidità civile Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Legge 5 febbraio 1992, n. 104 Assistente familiare Corte costituzionale (Italia) Sicurezza sociale Stato sociale Disabilità
Collegamenti esterni
Categoria:Diritto della previdenza sociale Categoria:Disabilità