Il casellario giudiziale (detto anche casellario giudiziario), nell'ordinamento giuridico italiano, è un archivio presso la Procura della Repubblica di ogni tribunale ordinario della Repubblica italiana, con lo scopo di raccogliere e conservare gli estratti dei provvedimenti emessi dell'autorità giudiziaria italiana a carico di un soggetto.

Creato in base al regio decreto 6 dicembre 1865 n. 2644, la composizione è stata oggetto di varie modifiche normative, l'assetto attuale è stabilito dal R.D. 18 Giugno 1931, n. 778 e dal decreto del Ministero della giustizia 6 Ottobre 1931.

Inquadramento In base alla legge 23 marzo 1956, n. 182 la direzione dei relativi uffici è affidata ai dirigenti delle segreterie presso le Procure della Repubblica; tutti i casellari giudiziali locali (ovvero quelli relativi ai singoli tribunali) fanno capo a un casellario centrale presso il Ministero della Giustizia. In base alle informazioni contenute nel casellario, l'ufficio competente rilascia certificati su richiesta delle autorità giudiziarie e amministrative o dei singoli privati. Questi ultimi in particolare possono richiedere solo i propri certificati.Glossario. Ministero della Giustizia.

Tipologia

I certificati rilasciati dall'ufficio del casellario locale si dividono in due categorie: Certificato del casellario giudiziale: Contiene i provvedimenti in materia penale, civile e amministrativa. Per il cittadino italiano, attesta anche la sussistenza o meno di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo. Certificato dei carichi pendenti: Attesta l'esistenza di procedimenti penali in corso (carichi pendenti). Si può richiedere solo all'ufficio della Procura della Repubblica nella cui circoscrizione in cui si è residenti.

Note

Voci correlate Non menzione della condanna nel casellario giudiziale Procura della Repubblica Tribunale ordinario

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