La carta d'identità cartacea è un documento di riconoscimento, previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e valido unicamente in Italia.

Nel 2015 ne è stata avviata la sostituzione con la carta d'identità elettronica, che è emessa da tutti i municipi a partire dal 2019. Dopo tale data e fino al 2 agosto 2026, la carta d'identità cartacea veniva rilasciata solo in casi di viaggio urgente all'estero o, fino al 31 maggio 2026, se si era cittadini iscritti all'AIRE, mentre in tutti gli altri casi di estrema esigenza era sufficiente la ricevuta della richiesta della carta d'identità elettronica.

Secondo il Regolamento (UE) 2019/1157 (capo II, articolo 5), le carte d'identità cartacee italiane hanno cessato di essere valide su territorio europeo il 3 agosto 2026.La motivazione del provvedimento sarebbe da ricercarsi nell'assenza di una zona a lettura ottica (machine-readable zone – MRZ) sulle carte d'identità tradizionali, le quali non sarebbero nemmeno adeguate alle norme minime di sicurezza di cui alla parte 2 del documento ICAO 9303. La circolare 76/2025 del Ministero dell'interno aveva esteso la validità del regolamento, sancendo che a partire da tale data le carte d'identità cartacee non sarebbero state più valide nemmeno sul territorio nazionale. Tuttavia, l'articolo 11 del decreto legge n.108 del 26 giugno 2026 ha stabilito che:

la carta d'identità cartacea dura fino alla sua naturale scadenza se essa stessa è stata utilizzata nell'ambito di un rapporto contrattuale pubblico o privato, stipulato prima del 3 agosto 2026; in questo caso la validità è relativa solo ed esclusivamente a tale rapporto contrattuale la carta d'identità cartacea dura fino al 31 gennaio 2027 (o alla naturale scadenza qualora questa fosse anteriore) per quanto riguarda i rapporti con la Pubblica Amministrazione e per l'esercizio dei diritti fondamentali nei casi di urgenza e fino al 31 dicembre 2027, all'atto della richiesta di una nuova carta d'identità elettronica, il sindaco (o chi per esso) può rilasciare un documento d'identità provvisorio su supporto cartaceo, valido per l'espatrio e con durata inferiore ai sei mesi, da restituire quando si ottiene il nuovo documento richiesto

Caratteristiche generali La carta d'identità cartacea deve essere conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno. È pieghevole e di colore marrone, tranne che nelle province ove esistono minoranze linguistiche, nelle quali il modello veniva emesso con una colorazione differente. Il numero della carta, riportato in copertina e in controcopertina, è composto da due lettere, seguite da sette cifre., . In particolare, le caratteristiche sono stabilite dal modello 23 allegato al R.D. del 1940 citato.

Ai sensi del decreto Brunetta del 2008 ha durata di 10 anni. La data di scadenza è indicata sulla carta, nell'ultima pagina.

L'indicazione dello stato civile, un tempo obbligatoria, era facoltativa, su richiesta dell'interessato.

L'indicazione della professione sulla carta d'identità non è elemento necessario per l'identificazione della persona, ma utile a fini statistici. Pertanto la circolare del Ministero dell'Interno n. 10 del 1º dicembre 1966, che stabiliva l'indicazione della professione svolta dall'interessato sulla carta d'identità, si doveva ritenere superata, anche alla luce dell'art. 2, comma 10 della legge 15 maggio 1997, n. 127, che non prevedeva tra le notizie da riportare sul documento, quello della professione. La denominazione riportata per indicare la professione poteva essere scelta dal cittadino tra quelle previste in un apposito elenco, tuttavia l'obbligatorietà dell'indicazione della professione è stata oggetto di controversie: sulla scorta della normativa a tutela della riservatezza e del testo unico in materia di documentazione amministrativa, molte amministrazioni riportavano sul documento la professione solo su richiesta dell'interessato, mentre altre amministrazioni si sono spinte fino a ometterla anche in questa circostanza.

Ai sensi del era possibile l'apposizione dell'impronta del dito indice sinistro del titolare; tuttavia la norma ne affermava la facoltatività.

La carta d'identità cartacea italiana è tra le più contraffatte d'Europa, data la sua facilità di falsificazione. La risposta tecnologica è la carta d'identità elettronica, con standard elevati di sicurezza; l'Italia ha terminato la fase sperimentale dell'introduzione di questa tecnologia nel dicembre 2015. Non risulta da alcuna fonte, tuttavia, che l'alternativa elettronica abbia alleviato le falsificazioni.

Carta d'identità bilingue In province dove risiedono minoranze linguistiche, la carta d'identità è bilingue e veniva emessa in colore differente (nella Provincia autonoma di Bolzano è di colore verde in italiano-tedesco, in alcuni comuni delle ex province di Trieste, Gorizia e Udine è di colore verde scuro in italiano-sloveno e il suo rilascio era facoltativo, a richiesta dell'interessato, mentre nella Regione autonoma Valle d'Aosta è di colore blu in italiano-francese). Carta d'identità elettronica

La carta d'identità elettronica è stata ideata nel 1997 per sostituire gradualmente quella in forma cartacea. La prima versione (sperimentale) è stata consegnata il 17 marzo 2001, ma il suo impiego rimase limitato fino al 2016. Era rilasciata su richiesta dell'interessato e solo nei comuni che ne avessero adottato il rilascio (sia come campione pilota, o a proprie spese). Col decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, il rilascio della CIE diventa regolare in tutto il territorio nazionale e nei consolati per i cittadini italiani residenti all'estero.

Dal 3 agosto 2026 la versione elettronica è l'unica tipologia di carta d'identità emessa dai Comuni, dopo il superamento dell'ultima casistica di eccezionalità che giustificava il rilascio in formato cartaceo (imminente viaggio all'estero). Nei casi di comprovata ed indifferibile urgenza, i Sindaci potranno rilasciare, fino al 31 dicembre 2027, un documento d'identità provvisorio in formato cartaceo, con validità non superiore a sei mesi, non rinnovabile, su modello conforme all'allegato A del decreto interministeriale del 4 agosto 2026. Il documento d'identità provvisorio è assoggettato al regime delle carte valori ai sensi dell'art. 2, comma 10-bis, legge 13 luglio 1966, n. 559, e deve essere restituito all'atto dell'emissione della carta d'identità elettronica (per il cui rilascio viene calendarizzato un appuntamento già in sede di emissione del documento provvisorio).

Disciplina Rilascio La carta d'identità cartacea era rilasciata dal comune italiano di residenza o di dimora del cittadino. Il sindaco del comune aveva (ed ha tutt'ora, con riferimento alla CIE) l'obbligo, ai sensi testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), di rilasciarla alle persone che ne facciano richiesta senza distinzione d'età. A differenza del passaporto italiano, la carta d'identità viene quindi rilasciata anche a persone straniere, purché residenti o dimoranti in un comune italiano. La legge finanziaria per l'anno 2007 ha inoltre stabilito che, a partire dal 1º giugno 2007, i consolati italiani sono autorizzati a rilasciare e rinnovare la carta d'identità per i cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE. Il costo è equivalente a quello per i cittadini residenti in Italia.Art. 1, comma 1319 legge 27 dicembre 2006 n. 296

La carta d'identità viene attualmente rilasciata solo nel formato elettronico a tutti cittadini residenti o dimoranti in Italia fin dalla nascita, seppur con differenti periodi di validità. Fino al giorno antecedente al diciottesimo anno è necessaria la firma di un genitore (di entrambi i genitori come assenso all'espatrio, quando la carta d'identità è valida per tale funzione). È anche possibile per un genitore fuori sede per motivi di lavoro o altro, impedito a presentarsi al Comune di residenza, inviare richiesta scritta, con le forme dell'autocertificazione, di rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio per il figlio, allegando fotocopia di un valido documento di riconoscimento. In tal caso è però necessario un altro maggiorenne provvisto di documento d'identità che funga da testimone, qualora il minore risultasse sprovvisto di altro documento identificativo.

È possibile rilasciarla anche ai cittadini non residenti, previa acquisizione del nulla-osta dal comune di residenza. In questi casi, il rinnovo della carta d'identità può avvenire per gravi e comprovati motivi di impedimento a recarsi presso il proprio Comune di residenza, adeguatamente documentati. Per i cittadini impossibilitati a recarsi presso il proprio Municipio per gravi motivi di salute, occorre prendere accordi con gli uffici, che provvederanno alla consegna della stessa direttamente al domicilio dell'interessato per il tramite della polizia municipale. Il rilascio è immediato.

Periodo di validità, rinnovo e sostituzione Il periodo di validità della carta, prima cartacea e ora solo elettronica, varia a seconda dell'età del richiedente (in conformità al D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 [in G.U. 12/7/2011, n. 160]): 10 anni (dal 2008), per tutti i maggiorennicome disposto dall'art. 31 comma 1 del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge del 6/8/2008 n. 133, previsione che ai sensi dell'art. 31 comma 2 ha trovato applicazione anche per le carte d'identità in corso di validità alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legge, vale a dire, tramite l'istituto della proroga di ulteriori 5 anni, a quelle rilasciate tra il 26/06/2003 e il 25/06/2008.; 5 anni, per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni (art. 10, comma 5 lett. b) numero 1 D.L. n. 70 del 13/05/2011 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 [in G.U. 12/7/2011, n. 160]; 3 anni, per i minori di età inferiore ai 3 anni (art. 10, comma 5 lett. b) numero 1 D.L. n. 70 del 13/05/2011 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 [in G.U. 12/7/2011, n. 160].

I documenti di identità (e quindi anche le carte d'identità) di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, rilasciati o rinnovati (ma non quelle semplicemente prorogate) successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 82 del 6 aprile 2012 - Suppl. Ordinario n. 69 hanno scadenza nel giorno del compleanno successivo allo scadere del decimo (o quinto o terzo) anno, e avranno dunque una durata di una frazione d'anno superiore alla scadenza che si sarebbe altrimenti prevista.

Si precisa che, con l'entrata in vigore del Reg. UE 2019/1157, nessun documento identificativo potrà avere durata superiore ai dieci anni: la scadenza (per maggiorenni) sarà fissata nel giorno del compleanno successivo al nono anno dal rilascio. Le carte d'identità rilasciate prima dell'entrata in vigore del predetto regolamento europeo mantengono la propria validità sino a scadenza, anche se questa dovesse superare i dieci anni dalla data del rilascio.

Per il rinnovo, che può essere richiesto a partire dal 180º giorno precedente la data di scadenzaArt. 36 comma 7 del D.P.R. n. 445 del 2000. (dunque a partire da 6 mesi prima della scadenza), o la sostituzione di una carta d'identità smarrita, rubata, deteriorata o distrutta, occorre richiedere esclusivamente la carta d'identità elettronica e presentarsi personalmente, muniti di: