Il brevetto, in diritto, è un titolo giuridico in forza del quale al titolare viene conferito un diritto esclusivo di sfruttamento dell'invenzione, in un territorio e per un periodo ben determinato, e che consente di impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare l'invenzione senza autorizzazione.

Il diritto relativo al brevetto per invenzione è stato esteso col tempo al campo della cosiddetta proprietà intellettuale, unitamente al diritto d'autore e ai marchi. Un'altra forma è il brevetto per modello di utilità, che protegge i nuovi modelli, consistenti ad esempio in particolari conformazioni o combinazioni di parti più comode o efficaci rispetto a quanto già noto. In passato erano sottoposti a brevettazione anche i disegni e modelli ornamentali, ma oggi sono oggetto di registrazione. Gli Stati in casi specifici possono derogare i diritti di brevetto tramite licenza obbligatoria.

Storia Il primo brevetto della storia risale alla Magna Grecia e più precisamente nella città di Sibari, dove le nuove invenzioni erano incoraggiate garantendo un anno dei profitti dovuti ad esse al loro scopritore; il brevetto nasce quindi come soluzione arcaica di un problema tecnico (produrre invenzioni) suscettibile di "applicazione industriale". Rimanendo in ambito italiano, un altro caso di brevetto ante litteram si ebbe nel 1421 quando l'architetto fiorentino Filippo Brunelleschi ricevette il brevetto per 3 anni per l'invenzione di una chiatta chiamata Badalone con mezzi di sollevamento, che trasportava marmo lungo il fiume Arno per la costruzione del Duomo di Firenze. Nel 1449, in Inghilterra, il re Enrico VI d'Inghilterra concesse il primo brevetto inglese, con una licenza di 20 anni, a Giovanni di Utynam per la realizzazione di vetri colorati"United Kingdom Patent Applications". nexis.com. Retrieved 29 November 2010.. La prima legislazione europea sul brevetto è contenuta in una parte del Senato veneziano del 19 marzo 1474 (Archivio di Stato di Venezia, Senato terra, registro 7, carta 32):3

Dopo l'Italia anche in Inghilterra, a seguito dello Statuto dei Monopoli del 1623-1624 sotto il regno di Giacomo I d'Inghilterra, i brevetti venivano concessi per i "progetti di nuova invenzione", attraverso "patents", “lettere aperte” in italiano, dal latino "litterae patentes".

Le lettere aperte venivano concesse dal re, per un periodo di quattordici anni, e davano l'esclusività a chi le riceveva di importazione e distribuzione di un determinato prodotto. Durante il regno della regina Anna di Gran Bretagna (1702-1714), una legge obbligava chiunque pretendesse l'esclusiva su un prodotto ad allegare insieme alla richiesta una descrizione scritta dell'invenzione."History of Copyright". UK Intellectual Property Office. 2006. Retrieved 2007-08-12.Breve storia della nascita dei brevetti - Shannon.it

Si inizia a parlare di brevetti non solo come prodotti ma anche come processi di produzione nel 1641 in Nord America, quando a Samuel Winslow fu concesso il primo brevetto dal Massachusetts General Tribunal per una nuova tecnica per l'estrazione del sale. Mentre in Francia i brevetti venivano concessi dalla monarchia e da altre istituzioni come la "Maison du Roi"Francoic Velde, Heraldica website, "La Maison Du Roi" fino alla Rivoluzione francese, periodo in cui venne creato il moderno sistema dei brevetti francese. Negli Stati Uniti, durante il cosiddetto periodo coloniale, diversi Stati adottarono i propri sistemi di brevetti. Successivamente nel 1790 il Congresso approvò una legge sui brevetti, e il primo brevetto statunitense fu rilasciato ai sensi della presente legge il 31 luglio 1790 a Samuel Hopkins di Vermont per una tecnica di produzione di cloruro di potassio.

Nel 1852 fu istituito in Inghilterra il primo ufficio brevetti. Il 20 marzo 1883 a Parigi fu firmata la Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale che stabiliva i paesi che proteggevano la proprietà intellettuale e la proprietà industriale.Manuale di Diritto Industriale, A.Vanzetti,V. Di Cataldo, Giuffrè Editore, 2000, pp. 5 e ss.

Nel 1994, alla fine dell'incontro avvenuto a Marrakech, venne ufficializzato dal GATT il “The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights” (Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale), spesso noto come TRIPS Agreement. Il Trips è un trattato internazionale promosso dall'Organizzazione mondiale del commercio, meglio conosciuta come OMC, al fine di fissare lo standard per la tutela della proprietà intellettuale. Il trattato stabilisce i requisiti che le leggi dei paesi aderenti devono rispettare per tutelare la proprietà intellettuale, nell'ambito del copyright, delle indicazioni geografiche protette (IGP), dell'industrial design, dei brevetti, dei marchi di fabbrica registrati e di numerosi altri ambiti.

Descrizione Il brevetto assottiglia la separazione tra arte e industria, in quanto è proprio il punto di collegamento tra questi due mondi, che apparentemente sembrano lontani. Il brevetto, oltre gli oggetti classici, tutela anche i modelli d'utilità, le varietà vegetali, i software, le topografie di prodotti e i semiconduttori, la presentazione di informazioni e i metodi commerciali.

L'"oggetto tutelato" deve avere delle caratteristiche specifiche. Il Codice della proprietà industriale delinea quelli che sono i requisiti per un oggetto brevettabile. Secondo l'art. 45 possono costituire oggetto di brevetto invenzioni di ogni settore della tecnica che siano nuove e che implichino un'attività inventiva e che siano rivolte ad un'attività industriale; l'art 46 definisce il termine nuovo come escluso dallo stato della tecnica, ovvero tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto. Se prima che un'invenzione brevettuale diventi pubblica viene divulgata in violazione del diritto, allora questa divulgazione non distrugge la validità del brevetto (art.47). L'art. 48 stabilisce cosa si intende per attività inventiva: "Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica", definizione che potrebbe coincidere con quella di originalità, che sia di prodotto o di funzionalità. Il requisito di attività industriale è definito all’articolo 49. Questo stabilisce che “Un’invenzione è considerata atta ad avere un’applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola”. L’ultimo dei requisiti di brevettabilità è la liceità ovvero la non contrarietà all’ordine pubblico e al buon costume. Il riferimento normativo è l’articolo 50. Il secondo comma dell’art. 50 inoltre precisa che “L’attuazione di un’invenzione non può essere considerata contraria all’ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa“, mostrando la marginalità di quest'articolo. Infine, la domanda di brevetto deve essere accompagnata da una sufficiente descrizione: l'invenzione deve essere sufficientemente descritta per la domanda del brevetto, devono essere presenti descrizione, rivendicazione e disegni (art.51); "L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto"(art.51 c.2).

Per quanto riguarda le invenzioni, non sono considerate come tali: le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore; le presentazioni di informazioni. (art.45 c.2); "Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali" (art.45 c.3).

Non costituiscono oggetto di brevetto: i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano e animale; le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti biologici di produzione di animali o vegetali (art.45 c.4); "La disposizione del comma 4 non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti, nonché ai prodotti, in particolare alle sostanze o composizioni, per l'uso di uno dei metodi nominati" (art. 45 c.5).

I diritti di brevetto possono essere ceduti a terzi, nel caso per esempio l'inventore non abbia le capacità industriali per poter sfruttare adeguatamente la sua invenzione. L'esistenza dei brevetti viene giustificata dal fatto che, grazie ai diritti di sfruttamento economico esclusivo, viene stimolata la produzione di nuove invenzioni, che diventeranno poi di pubblico dominio allo scadere del brevetto.

In realtà, al momento della pubblicazione della domanda di brevetto, generalmente 18 mesi dopo il primo deposito, il pubblico viene a conoscenza della particolare invenzione, e del modo di implementarla. La domanda di brevetto, infatti, presenta una descrizione dell'oggetto, il titolo, un riassunto e alcuni disegni dello stesso. La rivendicazione dei diritti sulle invenzioni può dare luogo a vere e proprie battaglie legali, fra cui storicamente si ricorda il famoso caso negli Stati Uniti sull'invenzione del telefono, che fu attribuita ad Alexander Graham Bell nonostante l'italiano Antonio Meucci avesse presentato precedentemente una domanda di brevetto; si ricorda inoltre quella successiva tra Nicola Tesla e Guglielmo Marconi sulla paternità della radio. Nel caso di controversie legali, la validità di un brevetto viene comunque spesso valutata nuovamente da un giudice o da un perito tecnico nominato dall'autorità giudiziaria. Anche se nella maggior parte dei casi il titolare di un brevetto ottiene anche il monopolio del relativo mercato, questo non avviene sempre: il titolare di un brevetto potrebbe infatti trovarsi comunque nell'impossibilità di vendere il prodotto che incorpora l'invenzione brevettata, per esempio a causa di brevetti precedenti di proprietà di terzi. Esistono accordi internazionali in forza dei quali è possibile ottenere la concessione di un brevetto in più stati effettuando un'unica domanda, come ad esempio la "Convenzione sulla concessione del brevetto europeo".

Titolare del diritto di brevetto In prima istanza, il titolare è l'inventore, la persona fisica che realizza l'invenzione (Art. 63 comma 2) "Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa.". I diritti di invenzione si dividono in diritti patrimoniali e morali. Tra i diritti morali vi è il diritto di essere riconosciuto come l'autore dell'invenzione (Art. 62 comma1), che in quanto diritto morale, può essere fatto valere anche dopo la morte dell'autore, dal coniuge e dai discendenti oppure, in loro mancanza, si segue la linea ereditaria. Infine ci sono i diritti patrimoniali, alienabili e trasmissibili, stabiliti agli Art. 63, 66, 67, 68. Nel diritto brevettuale ci sono due casi eccezionali da considerare:

Il brevetto del dipendente, ad esempio un inventore: