LAccordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (in lingua inglese European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road), detto ADR dal francese Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route, è l'accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada, siglato a Ginevra il 30 settembre 1957 sotto gli auspici della Commissione Economica per l’Europa dell’ONU (UNECE), ed entrato in vigore il successivo 29 gennaio 1968.

l'Accordo stesso è stato emendato da un Protocollo che modifica l'articolo 14, fatto a New York il 21 agosto 1975, il quale è entrato in vigore il successivo il 19 aprile 1985. Parallelamente, in Italia l’ADR è stato recepito nell’ordinamento attraverso la legge 12 agosto 1962 n. 1839.

Dall'aggiornamento del 1º gennaio 2021 (ADR 2021), ha perso l'aggettivo "europeo" nel nome, diventando Accordo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose, dato il sempre maggior numero di paesi non europei che hanno deciso di adottarlo. Si è deciso dunque di dar seguito allo spirito di apertura dell'Accordo, espresso chiaramente nel suo art. 6.

Questa decisione è stata presa in occasione della Conferenza delle Parti Contraenti il 13 maggio 2019, attraverso l’adozione di uno specifico Protocollo che non ha avuto successive obiezioni alla proposta di modifica.

Premesse Il trasporto su strada delle merci pericolose, così come quello effettuato attraverso altre modalità, è di fondamentale importanza per l’industria ed il commercio sia in ambito nazionale sia internazionale.

Per questo motivo, è importante creare le condizioni quanto più favorevoli per la movimentazione delle merci suindicate: avendo normative diverse in ogni paese e per diverse modalità di trasporto, il commercio internazionale di sostanze chimiche verrebbe seriamente ostacolato, se non reso impossibile e pericoloso.

Le merci pericolose sono inoltre soggette a disposizioni in materia di trasporto, luogo di lavoro, stoccaggio, protezione dei consumatori e dell'ambiente, per prevenire incidenti a persone, cose o ambiente, ad altre merci o ai mezzi di trasporto impiegati.

Per garantire la coerenza tra tutti questi sistemi normativi, le Nazioni Unite hanno sviluppato meccanismi per l'armonizzazione dei criteri di classificazione dei pericoli e degli strumenti di comunicazione e per le condizioni di trasporto per tutti i modi di trasporto, comprese adeguate etichettature e marcature.

Questi strumenti di armonizzazione hanno il duplice obbiettivo di:

facilitare l'identificazione e garantire il trasporto, la manipolazione e l'uso sicuri, e prevenire, per quanto possibile, gli incidenti a persone o cose, o danni all'ambiente.

Normativa ed organismi internazionali sul trasporto di merci pericolose su strada A livello mondiale, presso l'ECOSOC (Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite) è costituito il "Comitato di esperti sul trasporto di merci pericolose e sul sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche" a cui l'UNECE fornisce servizi di segreteria. A sua volta, il comitato si suddivide in due sottocomitati, ciascuno dei quali responsabile di una distinta regolamentazione:

il “Sottocomitato di esperti sul trasporto di merci pericolose” (Sottocomitato TDG) che emana le “Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose. Modello di Regolamento” detto anche “libro arancione” (Orange Book). e il "Sottocomitato di esperti sul sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche" (Sottocomitato GHS) che pubblica il "Sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS)" noto anche come "libro viola" (Purple Book)

Le raccomandazioni formulate dal Comitato sono applicate in tutto il mondo e contribuiscono al raggiungimento di uno sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale.

Il Comitato e i suoi sottocomitati sono organi sussidiari dell'ECOSOC composti da esperti designati dai Governi.

Dalle Raccomandazioni contenute nell'Orange Book elaborate dal Sottocomitato TDG derivano poi, differenziate per ciascuna modalità di trasporto, altre specifiche e dettagliate normazioni sotto l'egida di differenti organizzazioni internazionali:

Il Codice IMDG dell'IMO (Organizzazione marittima internazionale) Le istruzioni tecniche dell'ICAO (Organizzazione internazionale dell'aviazione civile) Accordi internazionali relativi al trasporto di merci pericolose su strada, ferrovia e vie navigabili interne: Strada: ADR (UNECE) Ferrovia: RID (OTIF - Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia) Vie navigabili interne: ADN (UNECE)

Ogni due anni, le organizzazioni internazionali che si occupano del trasporto di merci pericolose con tutti i modi aggiornano il proprio strumento giuridico per dare attuazione alle raccomandazioni adottate dal Comitato. Questo lavoro viene svolto in modo coordinato per consentire l'entrata in vigore simultanea delle disposizioni per tutti i modi di trasporto.

In seno all'UNECE, il compito di sviluppare ed aggiornare periodicamente l'ADR e l'ADN è affidato al Gruppo di lavoro (Working Party 15) sul trasporto di merci pericolose per quanto concerne i trasporti terrestri.

Il Gruppo di lavoro inoltre forma due Riunioni congiunte con altri organismi, ovvero:

- Riunione congiunta RID/ADR/ADN) (WP.15/AC.1) riunione congiunta del comitato di esperti RID per il trasporto di merci pericolose dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) e WP.15; e la

- Riunione congiunta di esperti sui regolamenti allegati all'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) (Comitato per la sicurezza dell'ADN - WP.15/AC.2) in collaborazione con la Commissione Centrale per la Navigazione del Reno (CCNR), con la possibilità di coinvolgimento futuro anche della Commissione per il Danubio.

Questo procedimento congiunto permette di avere un efficace coordinamento fra le diverse discipline; Pertanto le normative ADR/ADN e RID sono fra di loro sostanzialmente equivalenti, salvo le diverse particolarità delle modalità di trasporto.

Infine, le normative sul trasporto delle merci pericolose sopra esposte sono coadiuvate sia con il Manuale delle Prove e dei Criteri delle Nazioni Unite, sia con le Norme per il trasporto sicuro di materiale radioattivo dell'IAEA, nonché, alla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione del 1989.

Normativa europea sul trasporto di merci pericolose su strada La normativa sul trasporto interno delle merci pericolose ADR (ma anche di riflesso quelle dell'ADN e del RID) è stata accolta nell'ordinamento europeo per mezzo della Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008.

In parallelo, dal punto di vista della legislazione chimica, in attuazione del GHS sono stati introdotti il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP) ed il suo complementare Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Sotto un'altra visuale, il trasporto secondo normativa ADR assume come base le norme generali sull'autotrasporto stradale fissate dall'Unione europea. Il principale caposaldo sono sicuramente il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e il Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada. In seconda battuta il Regolamento (CE) n. 561/2006 in materia di periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo ed il Regolamento (UE) n. 165/2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada

Le diverse qualità merceologiche dei prodotti hanno spinto inoltre il legislatore europeo ad adottare una serie di provvedimenti differenti per delle specifiche categorie di merci pericolose (esplosive, radioattive, rifiuti etc.), con cui l'ADR deve rapportarsi anche dal punto di vista amministrativo ed autorizzativo, non solo tecnico.

Per quanto riguarda le materie esplosive, l'UE ha emanato la Direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile.

In aggiunta, gli articoli pirotecnici osservano la Direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici, mentre le sostanze "precursori di esplosivi" sono elencate e disciplinate nell'apposito Regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi

Le merci radioattive invece, trovano spazio nella Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti

I rifiuti pericolosi sono disciplinati anche dalla Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE, del 3 maggio 2000 che istituisce il Catalogo Europeo dei Rifiuti . In ambito delle spedizioni transfrontaliere, il riferimento è il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti.

Nell'utilizzo dei mezzi di trasporto e delle apparecchiature, sono da citare le concordanze con la Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010 (T-PED), in materia di attrezzature a pressione trasportabili (recipienti a pressione, cisterne etc.), e le direttive ATEX (ATEX 114 relativa alle apparecchiature; ATEX 153 relativa ai luoghi di lavoro)

In aggiunta, la normativa ADR rispecchia anche un insieme di normative tecniche relativi ad alcuni standard ISO EN ed ai Regolamenti ECE/ONU (in particolar modo i n.110, n.111 ed il n. 105)

Normativa italiana sul trasporto di merci pericolose su strada Le normativa internazionali ed europee sopra indicate sono importate nel diritto nazionale attraverso una serie di atti legislativi. Per quanto riguarda l'ADR, il legislatore italiano ha riformato la disciplina ed emanato il D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 35 (attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose).

Ciononostante, la disciplina ADR risulta pienamente operativa nell'ordinamento italiano già dal 1º gennaio 1997, per mezzo del D.M. del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 4 settembre 1996. Infatti, in recepimento della vecchia Direttiva 94/55/CE, a partire da quella data le prescrizioni ADR valgono non solo per i trasporti internazionali, ma anche per i trasporti eseguiti nel territorio nazionale.

Così come in campo internazionale ed europeo, sono tutelati le discipline complementari di particolari tipologie di merci pericolose. In particolare si possono menzionare: