La normativa elettorale italiana è il complesso delle disposizioni giuridiche che disciplinano le materie correlate allo svolgimento delle votazioni in Italia. I suoi principi generali sono enunciati dalla Costituzione, mentre le norme di maggior dettaglio sono fissate da leggi ordinarie.
In Italia il suffragio universale fu introdotto nel 1945 e fu applicato per la prima volta l'anno successivo.. I diritti all'elettorato attivo e all'elettorato passivo non risultano perfettamente coincidenti, essendo in vigore delle limitazioni di età per le candidature alle elezioni politiche ed europee., articoli 56 e 58.. Ad alcune consultazioni possono prendere parte, in qualità di elettori e come candidati, anche i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea., articoli 3 e 4.. Oltre alle diverse categorie di elezioni, attraverso le quali la collettività sceglie i titolari delle cariche pubbliche elettive, in Italia è prevista la possibilità di ricorrere allo strumento del referendum popolare., articoli 75, 123, 132 e 138.
La Costituzione qualifica l'esercizio del diritto di voto come un «dovere civico»; ciascun elettore esprime il proprio voto in modo libero, segreto e anonimo su di una scheda elettorale, utilizzando un'apposita matita copiativa.. – Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, articolo 49. Le modalità di presentazione delle candidature, la definizione del sistema elettorale e la propaganda politica sono regolamentate dalla legge...
Tipi di votazione
L'ordinamento italiano contempla i seguenti tipi di consultazione elettorale pubblica:
le elezioni politiche, in occasione delle quali si vota per l'elezione dei 400 componenti della Camera dei deputati e dei 200 membri elettivi del Senato della Repubblica;, articoli 56 e 57. le elezioni europee, in occasione delle quali si vota per l'elezione dei 76 membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;.. le elezioni regionali, in occasione delle quali si vota per l'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale;, articoli 1 e 2. le elezioni amministrative, in occasione delle quali si vota per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, articoli 71-73. (in Valle d'Aosta si elegge contestualmente il vicesindaco;Regione autonoma Valle d'Aosta, legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4, e successive modifiche. nelle grandi città si vota inoltre per i consigli circoscrizionali – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, articolo 17.).
Dal 1951 al 2013 queste ultime comprendevano le elezioni sia comunali sia provinciali, in occasione delle quali si votava per l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale.. – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, articoli 74-75. Dal 2014 in poi le elezioni provinciali si svolgono a suffragio ristretto, in quanto il consiglio provinciale è eletto dai membri dei relativi consigli comunali.
Ciascuna categoria di votazione si svolge di norma ogni cinque anni... – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, articolo 51.
In Italia è previsto inoltre l'istituto del referendum popolare. La Costituzione disciplina le tipologie di referendum elencate di seguito:
il referendum abrogativo di una legge ordinaria;. il referendum confermativo di una legge costituzionale;. il referendum relativo alla fusione di regioni esistenti o all'istituzione di nuove regioni;. il referendum relativo al passaggio di province e comuni da una regione a un'altra; il referendum regionale, anche di carattere propositivo, relativo a leggi e provvedimenti amministrativi della regione..Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 – Statuto speciale per la Valle d'Aosta, articolo 15.Provincia autonoma di Bolzano, legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, articolo 15.
Chi può votare
In Italia il diritto di voto (elettorato attivo) è garantito dal principio del suffragio universale; di conseguenza, tutti i cittadini italiani maggiorenni sono iscritti d'ufficio nelle liste degli elettori.
L’8 luglio 2021 il Parlamento ha approvato in via definitiva il disegno di legge costituzionale di modifica all’articolo 58 della Costituzione che regola l’elezione del Senato. La riforma approvata ha modificato l’età necessaria per eleggere i senatori, portandola da 25 a 18 anni di età. Pertanto, chiunque abbia compiuto la maggiore età può votare sia per la Camera dei Deputati sia per il Senato della Repubblica.
L'introduzione del suffragio universale risale al 1945 con l'estensione del diritto di voto alle donne: in precedenza, la facoltà di partecipare alla vita politica era appannaggio esclusivo dei cittadini maschi. In particolare, con l'unità d'Italia era stata mutuata la normativa del Regno di Sardegna, che prevedeva un suffragio ristretto per sesso, età, grado di istruzione e censo;Regio decreto 20 novembre 1859, n. 3778, articoli 1-18. un primo allargamento della base elettorale fu determinato nel 1882.Regio decreto 24 settembre 1882, n. 999 – Testo unico della legge elettorale politica, articoli 1-14. Nel 1912 furono ammessi al diritto di voto tutti i maschi che avessero compiuto i 30 anni, mentre per gli uomini di età inferiore rimanevano in vigore delle restrizioni basate sul reddito e sul titolo di studio.Legge 30 giugno 1912, n. 666, articoli 1-16. Tali condizioni furono definitivamente abolite nel 1918, allorché fu adottato il suffragio universale maschile.Legge 16 dicembre 1918, n. 1985, articolo 2. Nel 1975 la maggiore età fu infine portata da 21 a 18 anni..
I cittadini degli altri stati membri dell'Unione europea residenti in Italia hanno diritto di voto alle elezioni per il Parlamento europeo e alle elezioni amministrative, purché abbiano fatto richiesta al sindaco del comune di residenza entro il 90º giorno antecedente le votazioni nel primo caso, ed entro il 40º giorno precedente le elezioni nel secondo caso.. – Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, articolo 18..
La Costituzione qualifica l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori come un «dovere civico». Il diritto di voto può essere sospeso temporaneamente oppure revocato in via permanente solo nel caso di condanna penale per alcuni tipi di reato (interdizione dai pubblici uffici) e negli altri casi espressamente indicati dalla legge (misure di prevenzione e di sicurezza).Articolo 28 del codice penale italiano. – Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, articolo 2.
Chi può essere eletto
Il diritto di candidarsi a ricoprire cariche elettive (elettorato passivo) è riconosciuto a tutti i cittadini italiani maggiorenni..
Per le candidature alle elezioni politiche ed europee sono previste delle limitazioni di età: è necessario aver compiuto 25 anni per la Camera. e per il Parlamento europeo, mentre per il Senato occorre aver raggiunto i 40 anni di età..
La legge stabilisce che non possono essere eletti alla Camera e al Senato: – Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, articoli 7-10. – Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, articolo 5.
i presidenti della provincia e i sindaci dei comuni con popolazione superiore a abitanti, mentre sono in carica e nei sei mesi successivi al termine del mandato (salvo il caso di elezioni anticipate); il capo della polizia, il vicecapo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza; i capi di gabinetto dei ministeri; i prefetti, i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza; gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate nella circoscrizione del loro comando territoriale; i magistrati (esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori) nelle circoscrizioni di loro assegnazione o giurisdizione, nei sei mesi antecedenti l'accettazione della candidatura; i diplomatici, i consoli, i viceconsoli non onorari e gli ufficiali addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteritanto residenti in Italia quanto all'esteroe coloro che, pur conservando la cittadinanza italiana, si trovano alle dipendenze di un governo estero; i componenti della Corte costituzionale; coloro i quali intrattengono determinati rapporti di natura economica con lo Stato.
Non sono eleggibili alle consultazioni amministrative: – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, articolo 60.
il capo della polizia, il vicecapo della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza e i dipendenti statali che rivestono le funzioni di direttore generale; i commissari governativi, i prefetti, i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza nel loro ambito territoriale di competenza; gli ecclesiastici e i ministri di culto nel territorio in cui svolgono le proprie funzioni; coloro che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia; i giudici di pace e i magistrati appartenenti alle corti d'appello, ai tribunali ordinari e ai tribunali amministrativi regionali del territorio interessato dalle elezioni; i dipendenti del comune per il rispettivo consiglio; il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere; i legali rappresentanti e i dirigenti delle società per azioni controllate dal comune o dalla provincia; gli amministratori e gli impiegati che svolgono mansioni di gestione all'interno di istituti, consorzi o aziende dipendenti dal comune o dalla provincia; coloro che già ricoprono una carica elettiva in un altro ente locale dello stesso livello.
Chi ha esercitato le funzioni di sindaco per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica, a meno che uno dei due mandati precedenti non abbia avuto – per cause diverse dalle dimissioni – una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno; un terzo incarico consecutivo è ammesso in ogni caso nelle municipalità con popolazione fino a abitanti.
I cittadini degli altri Stati appartenenti all'Unione europea si possono candidare a consigliere comunale e, come previsto dalle normative comunitarie, a membro del Parlamento europeo spettante all'Italia.
Sono privati del diritto all'elettorato passivo tutti i cittadini soggetti alla misura dell'interdizione dai pubblici uffici o agli altri provvedimenti che implicano la perdita del diritto di voto. La cosiddetta legge Severino vieta inoltre di presentare la propria candidatura, per le elezioni politiche ed europee, a coloro che abbiano riportato condanne penali definitive superiori a due anni di reclusione;, articoli 1 e 4. la durata del periodo di incandidabilità dipende dall'illecito commesso e non può essere in ogni caso inferiore a sei anni.. La medesima norma stabilisce altresì che non si possono candidare alle consultazioni regionali e amministrative i cittadini condannati in via definitiva per alcune categorie di reati oppure indiziati di appartenere a un'associazione di tipo mafioso o con finalità sovversive., articoli 7 e 10. I sindaci e i presidenti della provincia riconosciuti colpevoli di dissesto finanziario non possono candidarsi ad alcuna carica per un periodo di dieci anni. – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, articolo 248.
La Costituzione sancisce il principio del libero mandato per coloro che ricoprono un incarico elettivo, con esplicito riferimento ai parlamentari..
Come si vota