Con la locuzione Ius quiritium si parla del primo sistema giuridico arcaico romano, adatto ad una società ristretta cioè quella dei soggetti qualificati Quiriti, elaborato da una serie di organismi "politici", quali la civitas, le gentes e le familiae era incentrato soprattutto nel diritto familiare e dominicale ed era elaborato con regole giuridico-religioseIstituzioni di diritto romano sintesi pag 45.

Storia Primo sviluppo: dall'epoca più arcaica sino alla prima metà dell'VIII secolo a.C.

Secondo gli storici Roma non si è formata da una vera fondazione, ma da parte di varie gentes le quali abitavano nei territori circostanti; perciò le usanze di queste prime popolazioni e i mores, tramandati e rivelate al popolo dalla casta sacerdotale, di queste prime popolazioni vengono a creare il primo nucleo del diritto dello ius Quiritium. Il fondamento iniziale è magico-religioso, poiché nell'antichità si riteneva comunemente che le forze soprannaturali agissero nella realtà della vita quotidiana.

Piena attività dello Ius Quiritium: seconda metà dell'VIII secolo a.C. al VI secolo a.C.

Nel periodo regio il diritto quirito ha piena attività, secondo il Guarino dal VII al VI secolo a.C. Secondo la tradizione portata dalle fonti (tutte successive di parecchi secoli: Plutarco, Cicerone, Pomponio, Gaio e altri) lo ius Quiritium si forma completamente in poco meno di un cinquantennio grazie all'azione di emanazione di Romolo (a cui si attribuisce il nome Quirino e perciò il termine ius Quiritium) e Numa Pompilio, ma gli studiosi sono più propensi nel ritenere che abbiano origini dalle usanze arcaiche e siano sfociati nello ius Quiritium. All'azione legislativa dei sacerdoti si affianca come ausilio e rafforzatore la figura del Rex.

Crisi e scomparsa dello Ius Quiritium: Dal V secolo a.C. al basso impero

Nascono vari contrasti tra i patrizi e plebei raccontati da Livio e Dionigi d'Alicarnasso, poiché i plebei si erano accorti che i pontefici (a quel tempo solo di origine patrizia) rivelavano dei mores che erano a favore dei soli patrizi. La plebe ormai esasperata chiede e ottiene, dopo vari tumulti, una legge scritta nel 450 a.C. con l'emanazione delle XII Tavole. Da questo evento inizia il processo di laicizzazione del diritto: la conoscenza del funzionamento del calendario e dei sistemi processuali rompe il potere interpretativo pontificale e indebolisce mores e ius Quiritium. Il diritto antico viene affiancato dalla lex: le varie lex rogata, lex data, plebisciti plebei e i senaticonsulti. Allo ius Quiritium potevano adire solo i Quiriti (i patrizi), mentre le altre lex potevano essere usate da un più ampio nucleo di soggetti. La fine dello ius Quiritium si ha nel 367 a.C. (data simbolica) quando vengono emanate le Leges Liciniae Sextiae che sanciscono la parità tra patrizi e plebei sopra molti aspetti della vita politica e sul diritto. Lo ius Quiritium si integra con il primo nucleo dello ius Civile e nel IV secolo a.C. i termini ius Quiritium e ius Civile diventano sinonimisecondo le fonti giustinianee I 1,22 (vari elementi dello ius Quiritium che si riscontrano nello ius Civile, diritto derivato dalle XII tavole, sono opera della giurisprudenza laica) e nelle legis actiones dove si trova il termine ex iure Quiritium in alcuni atti formali. In ogni caso la scomparsa degli atti formali quiriti compresenti nello ius Civile fu favorita dalla necessità degli scambi commerciali con le popolazioni conquistate.

Analisi dello Ius Quiritium Da dove deriva il termine Quiritium Le fonti tramandano due tradizioni della derivazione del termine Quiritium. La prima è l'antica accezione con cui si identificavano i Romani e che poi con cui viene divinizzato Romolo primo re di Roma e trasposto nel termine di Quirino che significherebbe dio dei romani dove Quirino rappresenterebbe proprio l'essenza romana. La seconda tradizione racconta che il termine Quirites deriverebbe dal termine più arcaico co-iurites che significherebbe letteralmente: coloro che godono degli stessi diritti; proprio questa accezione sarebbe di aiuto a comprendere che questo sarebbe il diritto dei patrizi pater familias che si trovano ad avere lo stesso status e gli stessi diritti.

Sfera di applicazione dello ius Quiritium Lo ius Quiritium è il diritto privato arcaico e i riti sacri delle prime comunità romane. Essendo composto da usanze arcaiche ha caratteristiche più magico-religiose che tipicamente giuridiche. La comunità romana utilizzava questo diritto per la giustizia privata poiché la forza dello Stato soprattutto nel regnum risulta molto debole. Il diritto di quell'epoca stabiliva infatti che erano i patres familiae o eventualmente le gentes a decidere le pene nella comunità, poiché il rex non si intromise mai in maniera incisiva, nemmeno quando la sua posizione diventò più forte. Compito del re e dei magistrati era infatti punire solo alcuni delitti quelli relativi a tradimento e a sovversione interna, i delitti militari e, forse, gli omicidi, con l'attiva partecipazione dei figli e degli altri stretti parenti dell'ucciso. Per lo più il rex si occupò di controllare la regolarità degli atti compiuti dalle gentes e dai patres familiae, demandando loro l'attuazione delle sanzioni previste. In poche parole a quel tempo, tranne che per i mores, i capi delle familiae e delle gentes detenevano quasi il potere assoluto nella comunità.

Le fonti normative dello Ius Quiritium

In pratica da tutti gli studiosi viene sottolineato il lineare collegamento tra Mores Maiorum e Ius Quiritium dove il primo sarebbe il nucleo fondamentale di composizione del diritto dei Quiriti. Questo è vero però le stesse fonti sottolineano prima di tutto l'esistenza di leges regiae relative proprio ai poteri del pater familias o al rapporto tra pater familias e i suoi alieni iuris oppure il potere di foedera con cui il re poteva stabilire dei privilegi ad alcuni soggetti che sono esterni alla città di Roma. Le fonti normative in dettaglio sono: mores: Costituisce la fonte di diritto più arcaico e senza dubbio da questi che nasce la struttura dello Ius Quiritium divenendo senza dubbio il nucleo fondamentale almeno nell'epoca più arcaica. lex regia: Costituisce la radice del potere di emanazione da parte del rex, da molti studiosi viene sottolineato un profondo collegamento tra mores e leges regia, quelle di ambito privato, che risultano essere riaffermazioni pubbliche di più antichi mores davanti alle curie benché alcune delle leges regiae si distacchino dai mores. In questo ambito però la tradizione racconta anche di leges regiae che riguardano il potere patriarcale dei pater familias che in alcuni casi ne definiscono i limiti oppure che definiscono vari rapporti tra pater e filii familias e i vari riti religiosi riconducibili a tale atto normativo. E plausibile pensare pertanto che i mores stessi fossero entrati all'interno dello Ius Quiritium. foedera: Questi sono dei patti fatti tra i Romani e i popoli vicini per vivere in pace o per conseguire dei risultati economici, appunto tra questi risulta che il rex poteva concedere una cittadina romana minore (successivamente nell'età repubblicana chiamata Latium minor e Latium maior, dipendeva tutto da quanti diritti tipici del cittadino romano venivano concessi). Secondo Dionigi d'Alicarnasso in un primo tempo questi foedera erano temporanei poi verso la fine dell'età regia dovevano essere diventati dei veri e propri regole speciali da rispettare sempre. Appunto poiché lo Ius Quiritium era il diritto del cittadino romano oltre che del pater familias è possibile che tramite queste fonti si sia allargata la sfera di persone che potevano usufruire dello Ius Quiritium(Es: foedus Cassianum, ma la tradizione di storici antichi parla anche di rapporti tra romani e sabini, in cui questi secondi sarebbero entrati addirittura nel senato di Roma).

I soggetti dello ius Quiritium Pater e latini Grazie anche all'opera delle Istituzioni di Gaio si può sapere che c'era una categoria o una classe di cittadini della Città denominati Quiriti. Questi Quiriti, che non erano altro che i patrizi, godevano di una situazione di parità gli uni con gli altri. Per avere la piena capacità giuridica bisognava avere la cittadinanza romana, essere liberi e avere lo status di pater familias; dall'altra i pater gens o i singoli gentiles. C'erano però delle eccezioni: infatti alcune volte per concessione del rex o dai consoli tramite foedus potevano essere concessi alcuni diritti a popoli esterni vicini: i Latini. Si consentivano: lo ius migranti, diritto di potersi trasferire a Roma, lo ius suffragi, diritto di voto, lo ius commercium, diritto di poter compiere atti transitivi, il connubium, poter contrarre matrimonio valido con un romano.

Ulteriori soggetti del diritto antico Altri soggetti che avevano poteri giuridici minori, ma solo per determinate situazioni di garanzia, erano: •i nexi, il soggetto con il nexum vincolava il proprio corpo o tramite lavoro a garanzia di una prestazione dovuta al creditore; i vades, garantivano la comparizione del convenuto nel processo (soprattutto quelli penali); i praedes, garanti di restituzione della cosa nella legis actio sacramentum in rem o garanti del versamento dell'erario (summa sacramentum) o ancora garanti di prestazioni dovute al populus romanus. Nel processo in iure poi c'era la figura del vindex che interveniva in favore di chi stava subendo una manus iniectio assumendosi così l'onore del debito del soggetto e la sentenza del processo o nel sacramentum in rem la figura dell'adsertor in libertatis che affermava la libertà di un individuo presunto schiavo nelle causae liberales. Gli addicti legati da debito che per questo erano ridotti come schiavi, venduti o uccisi per addictus del magistrato. Gli auctorati che si legavano tramite auctoramentum per combattere come gladiatori e riceverne il compenso.

Il formalismo dello Ius Quiritium

Questo ius era caratterizzato da actus legitimi, riti imbevuti di sacralità e di formalismi, che proprio per questi motivi in genere non tolleravano l'apposizione di clausole. Le formule giuridiche, pronunciate davanti testimoni o magistrati, vincolavano chi le pronunciava nei confronti della controparte, ma soprattutto nei confronti degli dei. In pratica, la violazione delle promesse avrebbe avuto effetti gravi sia sul piano religioso sia civile. I riti in questione avrebbero dovuto contenere formule (ex iure Quirites) ben precise che chiamassero in causa il "diritto dei Quiriti". Per acquistare la proprietà di un terreno agricolo, tramite mancipatio, ad esempio, un cittadino avrebbe dovuto pronunciare davanti ai testimoni e al magistrato la formula sacra: se sbagliava nella pronuncia della formula l'atto non era valido. Se all'inizio però l'atto formale era condizione necessaria e sufficiente per la validità dell'atto stesso, successivamente risultò solo necessario, ma non più sufficiente, poiché si aggiunsero altri requisiti non formali (il pagamento del bene, ecc.)

Gli istituti probabili dello ius Quiritium

Mancipatio: nasce come una sorta di compravendita-baratto nell'applicazione più arcaica, dove la res mancipi (infatti la mancipatio poteva essere utilizzata solo per alcuni beni non per tutti) veniva scambiata con un bronzo grezzo che si doveva pesare con la bilancia tenuta da un libripens oltre che con la presenza del venditore e compratore oltre che di cinque testimoni cittadini romani puberi, sostituito con lingotti di bronzo recanti il peso, successivamente con moneta coniata poi la mancipatio e la pesatura si separarono poiché la pesatura divenne solo atto simbolico. I pontefici poi decisero che si poteva trasferire anche gli alieni iuris senza effettivo prezzo ma simbolicamente di una moneta. Gaio riporta alcune frasi formali che venivano pronunciate: