Il privilegio accademico (in inglese professor's privilege) è una norma, prevista da alcuni ordinamenti, che prevede che gli accademici mantengano la possibilità di brevettare le proprie invenzioni, in deroga alla regola generale per cui le opere di un dipendente appartengono al datore di lavoro.

Questo modello si contrappone a quello del Bayh-Dole Act statunitense, che prevede che i risultati della ricerca finanziati con fondi pubblici appartengano alle istituzioni e non ai ricercatori, e che le istituzioni siano obbligate a proteggerli e valorizzarli. La regola è stata in vigore in passato in Austria, Danimarca, Germania, Italia e Norvegia, ed esiste ancora in Svezia.

In Germania In Germania il privilegio accademico (Hochschullehrerprivileg) era previsto dalla legge sulle invenzioni dei dipendenti (Gesetz über Arbeitnehmererfindungen) del 25 luglio 1957. È stato abrogato con una legge del 7 febbraio 2002.

In Italia In Italia il privilegio accademico era stato introdotto dalla legge n. 383 del 2001,, testo in vigore dal 25 ottobre 2001 al 18 marzo 2005. poi sostituito dall'art 65. del Codice della proprietà industriale, che prevedeva che "quando il rapporto di lavoro intercorre con un università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore"., testo in vigore dal 19 marzo 2005 al 22 agosto 2023.

La legge ha ricevuto varie critiche ed è stata abrogata dalla legge n. 102 del 2023, che ha modificato l'articolo prevedendo che "i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore"..

In Svezia In Svezia il privilegio accademico (lärarundantaget) è stato introdotto nel 1949 come eccezione alla legge 1949:345 sul diritto alle invenzioni dei dipendenti (Om rätten till arbetstagaren uppfinningar).

Note

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